Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Non basta dissentire da una sentenza di merito; è necessario articolare censure precise, specifiche e non meramente ripetitive. L’ordinanza n. 14583 del 2024 della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 25 novembre 2022. L’appellante sollevava due principali motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della pronuncia di secondo grado. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole al ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione di entrambi i motivi di ricorso come manifestamente infondati, poiché privi dei requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati nel merito. Questa pronuncia ribadisce l’importanza cruciale del principio di specificità degli atti di impugnazione nel nostro ordinamento processuale.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte analizza distintamente i due motivi di ricorso, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’esito negativo. Le motivazioni sono un vademecum su come non redigere un ricorso per cassazione.
Il Primo Motivo: Ripetitività e Assenza di Critiche Nuove
Il primo motivo di ricorso lamentava un vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato contestato. La Corte ha rapidamente liquidato questa censura come ‘priva di specificità’. Il problema? Il motivo era ‘meramente riproduttivo’ di questioni già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito con una motivazione considerata logica e priva di vizi giuridici. In sostanza, il ricorrente non ha proposto una critica nuova e pertinente alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, un approccio che la Cassazione non ammette.
Il Secondo Motivo: La Critica al Ricorso Generico e la Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il secondo motivo, che denunciava la violazione del principio del ragionevole dubbio, è stato anch’esso bocciato come ricorso generico. La Corte ha sottolineato la violazione dell’art. 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare specificamente ‘le prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione’.
Il ricorrente, invece, si è limitato a una censura astratta, senza indicare gli ‘elementi concreti’ su cui si basava la sua critica alla valutazione probatoria dei giudici. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i punti specifici della sentenza da sindacare, rendendo di fatto impossibile l’esercizio della sua funzione di controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per ogni difensore. Per superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È obbligatorio:
1. Evitare la mera ripetizione: I motivi di ricorso devono confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non riproporre argomenti già disattesi.
2. Garantire la specificità: Ogni censura, specialmente se riguarda la valutazione delle prove, deve essere supportata dall’indicazione precisa e concreta degli elementi (atti, documenti, testimonianze) che si ritengono mal interpretati o ignorati.
Un ricorso che non rispetta questi canoni è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche: il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un esito che aggrava la sua posizione senza aver ottenuto una revisione del merito della sua condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono considerati generici, ovvero privi di specificità, o se si limitano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza aggiungere nuovi elementi critici.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ secondo la Corte?
Un motivo è ‘generico’ quando non rispetta i requisiti prescritti dalla legge, come quelli dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. In pratica, non indica gli elementi concreti e specifici (es. prove, documenti) su cui si fonda la censura, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Casale Monferrato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce genericamente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del principio del ragionevole dubbio, è generico perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi concreti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.