Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, sanzionando duramente la presentazione di un ricorso generico. Questo principio è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto svolgimento del processo. L’analisi di questa decisione offre spunti essenziali per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta prima ancora di essere esaminata nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La condanna riguardava reati previsti dagli articoli 337 del Codice Penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e 73, comma 5, del D.P.R. 309/90 (fatti di lieve entità in materia di stupefacenti).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, lamentando un presunto vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a censure di carattere generale, senza entrare nel dettaglio delle ragioni giuridiche o fattuali che avrebbero dovuto sostenere la richiesta di annullamento.
La Valutazione del Ricorso Generico da Parte della Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha immediatamente rilevato la sua manifesta debolezza strutturale. Il motivo dedotto è stato qualificato come ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era formulato in termini ‘meramente assertivi’, ovvero si limitava ad affermare l’esistenza di un difetto nella sentenza impugnata senza però dimostrarlo.
Inoltre, il ricorso è stato ritenuto ‘aspecifico’, poiché mancava completamente un confronto critico e ragionato con le argomentazioni contenute nella decisione della Corte d’Appello. In pratica, l’appellante non ha spiegato perché la motivazione del giudice di secondo grado fosse errata, ma si è limitato a dirlo, contravvenendo ai principi fondamentali che regolano il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono possedere i caratteri della specificità e della completezza. Un ricorso generico non consente alla Corte di svolgere la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un’impugnazione non indica chiaramente le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui si basa, e non si confronta criticamente con la decisione che intende contestare, essa non può essere presa in considerazione.
La conseguenza di tale valutazione è stata drastica: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la redazione di un atto di impugnazione, in particolare un ricorso per cassazione, richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si contesta. Non è sufficiente enunciare un vizio, ma è indispensabile argomentarlo solidamente, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente. La presentazione di un ricorso generico non solo si traduce in una sconfitta processuale certa, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento di spese e sanzioni. Pertanto, la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Mancava di indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno della censura e non conteneva alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso generico?
La presentazione di un ricorso giudicato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è privo di un confronto critico e dettagliato con le argomentazioni della decisione che si sta impugnando. In altre parole, non basta affermare che la sentenza è sbagliata, ma bisogna spiegare specificamente perché, analizzando e contestando le ragioni esposte dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura in termini meramente assertivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda, oltre che aspecifico, perché privo di qualsivoglia cpnfronto critico con il portato della decisione gravata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025