Ricorso generico: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di appello conduca inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamenta
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento. Tuttavia, il motivo di ricorso era formulato in termini estremamente vaghi, senza indicare quali elementi concreti della sentenza fossero errati né su quali basi fattuali o giuridiche si fondasse la critica.
A fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta logica e corretta, il ricorso non offriva al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, per esercitare il proprio sindacato.
L’Importanza della Specificità: Analisi del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha immediatamente centrato il punto debole dell’impugnazione: la sua genericità. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La funzione tipica di un’impugnazione non è una semplice lamentela, ma una critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. Questo significa che il ricorrente ha l’onere di instaurare un confronto puntuale e diretto con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando gli errori logici o giuridici che, a suo avviso, la viziano. Un ricorso generico elude questo confronto, rendendo impossibile per il giudice comprendere il nucleo della doglianza.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 8700/2013), secondo cui il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è “innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”.
In assenza di tale confronto, il ricorso perde la sua funzione critica e si trasforma in un atto sterile. La Corte ha quindi concluso che il ricorso in esame era privo dei requisiti minimi prescritti dalla legge, risultando indeterminato e, pertanto, inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la serietà e la precisione sono requisiti imprescindibili per accedere alla giustizia. Chi intende impugnare una sentenza deve farlo con cognizione di causa, strutturando un atto che non si limiti a esprimere dissenso, ma che lo articoli in modo chiaro, logico e giuridicamente fondato. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione serve da monito: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità, attraverso un’analisi critica e dettagliata, pena l’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso generico, ovvero mancava di una specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta. Non si confrontava puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen.
Qual è la funzione di un atto di impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Deve consistere in un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione contestata, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAGLIARI il 15/11/1965
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza e cioè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 dell’impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.