Ricorso Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche e fondate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questi principi, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso generico che non rispettava i requisiti formali imposti dal codice di procedura penale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quali sono gli errori da evitare quando si impugna un provvedimento davanti alla Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la decisione di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, l’atto di impugnazione non è stato redatto in modo da superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Requisiti di Specificità: Cosa Dice la Legge
L’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi di ricorso, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Questo significa che il ricorrente deve:
* Identificare chiaramente i punti della sentenza che intende contestare.
* Spiegare le ragioni giuridiche per cui ritiene che la decisione sia errata.
* Indicare gli elementi fattuali che supportano le sue argomentazioni.
L’obiettivo di questa norma è duplice: da un lato, permette al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono le censure mosse; dall’altro, garantisce un confronto dialettico preciso e mirato tra le argomentazioni del ricorrente e le motivazioni della sentenza impugnata.
La Decisione sul Ricorso Generico della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’atto era da considerarsi un ricorso generico perché non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Secondo la Corte, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente si era limitato a formulare censure vaghe, senza indicare gli elementi concreti su cui si basavano le sue critiche. In sostanza, l’appello non consentiva alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Le motivazioni alla base della decisione sono state chiare e lineari. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In particolare, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto sostenere la sua censura. Le critiche sollevate, inoltre, sono state giudicate come riferimenti a generici profili di merito, che esulano dalla competenza della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti del processo. L’atto, così formulato, non ha messo la Corte nelle condizioni di esercitare la propria funzione di controllo, rendendo inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza principale dell’inammissibilità è che la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Il ricorrente non solo non ha ottenuto una revisione della sua condanna, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è subordinato al rispetto di regole procedurali precise. Un ricorso generico, che si limita a una critica vaga e non argomentata della sentenza impugnata, è destinato a fallire. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e tecnicamente ineccepibili, onde evitare conseguenze negative sia per l’esito del giudizio che per le finanze del proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che il ricorso era ‘generico’ in questo caso specifico?
Significa che il ricorrente non ha indicato in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno delle sue censure contro la sentenza d’appello, impedendo così alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4212 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PAGANI il 04/07/1975
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’intero ricorso è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che, peraltro, le censure genericamente poste fanno riferimento ad altrettanto generici profili di merito;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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