Ricorso Generico: La Cassazione e l’Inammissibilità dell’Appello
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, che si limita a ripetere vaghe lamentele senza un’analisi critica della sentenza impugnata, è destinato a un esito quasi certo: l’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impostazione difensiva non adeguatamente argomentata, sottolineando l’importanza della precisione tecnica nel processo penale.
Il Caso: Dalla Condanna per Rapina al Tentativo in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di due individui per il reato di rapina. La difesa, non condividendo la qualificazione giuridica del fatto, sosteneva che l’azione dovesse essere inquadrata nella più lieve ipotesi di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Con questa convinzione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidando a questo unico motivo le loro speranze di una riforma della sentenza.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso Generico è Stato Respinto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22338 del 2024, ha troncato sul nascere le aspettative dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La ragione di tale drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui l’appello è stato formulato. I giudici hanno rilevato che le censure mosse alla sentenza di secondo grado erano “del tutto generiche”. In altre parole, i ricorsi non enunciavano né argomentavano in modo esplicito e puntuale i rilievi critici contro le motivazioni di fatto e di diritto che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la condanna per rapina.
La Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Un punto cruciale evidenziato dalla Corte è che i ricorrenti si sono limitati a “reiterare genericamente tale doglianza”. Non hanno intrapreso un confronto diretto e costruttivo con gli argomenti giuridici specifici che i giudici di merito avevano utilizzato per confutare le loro tesi difensive, argomenti dettagliati nelle pagine 4 e 5 della sentenza d’appello. Questa mancanza di dialogo con la decisione impugnata trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare una revisione critica da parte del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Penale
La decisione della Cassazione non è un mero formalismo, ma affonda le sue radici in un principio cardine del sistema processuale. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti nella loro interezza. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per consentire questo controllo, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali sono stati gli errori del giudice precedente e perché le sue argomentazioni sono giuridicamente errate o logicamente viziate. Un ricorso generico impedisce alla Corte di svolgere la sua funzione, costringendola a un lavoro di “ricerca” degli errori che non le compete. La specificità dei motivi è, quindi, un onere per la difesa e una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
L’esito del caso è emblematico. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione per i ricorrenti. Oltre al pagamento delle spese processuali, sono stati condannati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di alta precisione giuridica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario smontare analiticamente la decisione impugnata, evidenziandone i vizi con argomenti pertinenti e specifici. In assenza di questo rigore, l’appello non solo sarà inutile, ma comporterà anche costi aggiuntivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene definito ‘generico’?
La Corte lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual era l’argomento principale dei ricorrenti in questo caso?
I ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica del fatto come rapina, sostenendo che si trattasse della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia, hanno presentato questa tesi in modo generico senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso, sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto come rapina (in luogo della più lieve ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
che i ricorrenti, reiterando genericamente tale doglianza, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito a confutazione dei moti nuovamente riproposti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore