Ricorso in Cassazione Firmato dall’Imputato: Una Guida alla Recente Ordinanza
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento del sistema. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione firmato dall’imputato. Questa decisione evidenzia l’importanza del patrocinio di un difensore qualificato per adire la Suprema Corte, una regola introdotta per assicurare la tecnicità e la specificità dell’atto di impugnazione.
Il Contesto del Caso: Un Appello Diretto
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. La particolarità, tuttavia, non risiedeva nei motivi di merito dell’impugnazione, ma nella sua forma: l’atto era stato redatto e sottoscritto direttamente dalla persona imputata, senza l’assistenza e la firma di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Questo dettaglio procedurale è diventato il fulcro della valutazione della Suprema Corte, che si è trovata a dover decidere se un simile atto potesse validamente instaurare il giudizio di legittimità.
La Regola sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione firmato dall’imputato
La Corte ha risolto la questione in modo netto e inequivocabile, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una norma specifica del nostro ordinamento processuale, che disciplina le modalità di presentazione dei ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Norma di Riferimento: L’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il perno della decisione è l’articolo 613, comma 1, del Codice di Procedura Penale. Questa disposizione, come modificata dalla legge 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce che l’atto di ricorso e i relativi motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione.
Lo scopo di questa norma è quello di garantire che i ricorsi presentati alla Suprema Corte posseggano un elevato livello di tecnicismo giuridico. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Pertanto, si richiede che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e formulati con precisione, un compito che solo un professionista qualificato può svolgere adeguatamente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nella sua ordinanza, ha osservato che la sottoscrizione dell’atto da parte del solo imputato viola direttamente il dettato dell’art. 613 c.p.p. Questa violazione non è una semplice irregolarità sanabile, ma un vizio radicale che impedisce la stessa costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. In altre parole, è come se il ricorso non fosse mai stato validamente presentato. La procedura seguita è stata quella de plano, ovvero una decisione presa senza udienza pubblica, data la manifesta inammissibilità del ricorso. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, offre un insegnamento cruciale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso che richiede obbligatoriamente la guida di un legale specializzato. La scelta del legislatore di imporre la firma del difensore non è un ostacolo alla giustizia, ma una salvaguardia della sua efficienza e serietà, volta a evitare che la Corte venga sommersa da impugnazioni generiche, non pertinenti o tecnicamente errate. Per chiunque intenda contestare una sentenza penale in ultima istanza, è quindi indispensabile affidarsi a un avvocato cassazionista, l’unico soggetto autorizzato dalla legge a redigere e sottoscrivere validamente il ricorso.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso in Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso è inammissibile se proposto e sottoscritto direttamente dall’imputato, essendo richiesta la firma di un avvocato abilitato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è firmato solo dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, nel caso specifico pari a tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quale norma impedisce all’imputato di presentare personalmente il ricorso in Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613, comma 1, del Codice di Procedura Penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa legge ha reso obbligatoria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Gambia il 01/05/1995
avverso la sentenza del 24/02/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso iy39/11/2023.