Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38266 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. nen le NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di Cassazione, Sez. 4, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la decisione emessa il 25 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Roma, la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui al capo C) della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflitta per i residui reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in nove mesi, dieci giorni di reclusione ed 5.334 euro di multa.
2. Avverso l’indicata sentenza, il condannato, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bís cod. proc. pen., sul presupposto che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto in relazione al secondo motivo di ricorso, laddove deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 20-bis cod. pen. Invero, la Corte di merito ha dichiarato l’inammissibilità di tale doglianza ritenendola tardiva, perché contenuta in una memoria non depositata nel termine previsto dall’art. 581, comma 4, cod. proc. pen.: circostanza che il difensore contesta, posto che la parte non era affatto decaduta, avendo esercitato una facoltà espressamente prevista dal regime transitorio disciplinato dall’art. 95 d.lgs. n. n. 150 del 2002, come previsto dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, indicato nel ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 62 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni a giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P, Rv. 221280; conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata). In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errorì
interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi f valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinaríe; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processUali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
5. Nella vicenda in esame, al di là della tardività della memoria con la quale si era avanzata, per la prima volta, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive – questione che comunque non integra un errore di percezione, posto che, come ammette lo stesso ricorrente, sul punto si registrano orientamenti differenti, sicché si verte nel campo dell’interpretazione delle norme, estranea al rimedio in esame GLYPH in ogni caso il ricorrente omette di considerare un dato decisivo, ossia che la Corte di Cassazione ha comunque esaminato il merito di tale richiesta, ritenuta inammissibile perché, come si legge nella sentenza “nella memoria depositata non erano indicate le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto essere ammesso al beneficio invocato. In materia di sanzioni sostitutive, l’art. 58 legge 689/81, a cui occorre fare riferimento nell’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. di nuova introduzione, prevede il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva. La richiesta della difesa era del tutto carente di argomentazioni a sostegno” (p. 5).
Si tratta di una motivazione che, evidentemente, non integra un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connota dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Ne segue che, non ricorrendo i presupposti contemplati dall’art. 625-bis cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2024.