Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 06VEEE9) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 26 marzo 2024 la Corte di Appello di Roma rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME intesa a sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con una mis meno afflittiva.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per i tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando u unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge i relazione agli artt. 125 comma 3, 299, 714, 715 e 719 cod. proc. pen., 1 commi 6 e 7 Cost..
Assumeva, in particolare, la difesa che nella specie era stato vio l’obbligo di motivazione poiché l’ordinanza impugnata recava una motivazione assente o comunque apparente, non avendo chiarito il motivo
per il quale non era possibile applicare all’imputato una misura me afflittiva in grado, comunque, di fronteggiare il pericolo di fuga, av operato una sorta di automatismo tra l’assenza di una stabile occupazio lavorativa del prevenuto e l’assoluta necessità di mantenere la custodi carcere; con nota di udienza datata 5 giugno 2024 la difesa deduceva inoltre, che il ricorrente, in data 7 maggio 2024, aveva espresso il cons all’estradizione.
CONSIDERATO IN DI RITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto deducendo u motivo diverso da quelli consentiti, e comunque manifestamente infondato.
L’art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all’estradizione COGNOME solo COGNOME per COGNOME violazione COGNOME di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il COGNOME ricorso COGNOME proposto COGNOME per COGNOME vizio di motivazione (per tutte COGNOME Sez. 6, COGNOME n. 29410 del COGNOME 25/06/2009, COGNOME M., Rv 244535).
Nella specie, invero, ad onta della letterale deduzione del vizio violazione di legge, la censura, nonostante tale formale qualificazione diretta sostanzialmente avverso la valutazione delle prove in ordine una questione di mero fatto.
L’ordinanza impugnata, del resto, congruamente motiva l’attualità e l concretezza del pericolo di fuga, in quanto il soggetto richiesto consegna è cittadino straniero e privo di radicamento sul territo italiano, e argomenta l’adeguatezza della sola misura custodiale fronteggiare tale rischio in ragione del fatto che il ricorrente non s alcuna stabile e documentata attività lavorativa sul territorio dello S italiano; né assume rilievo, per il fine qui di interesse, l’atteggia assunto dal prevenuto in relazione alla chiesta estradizione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dich inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale de giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazio
della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/06/2024