Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6736 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6736 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE, nato a Shkoder (Albania) il 10/11/1994
avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di NOME richiesta dal Governo della Confederazione Svizzera per il suo perseguimento per traffico di stupefacenti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.
All’udienza del 27 settembre 2024 davanti alla Corte di appello la difesa aveva chiesto un rinvio al fine di definire con rito alternativo il procedimento pendente in Svizzera e ottenere così la revoca dell’estradizione (nella specie, con il versamento di una somma a titolo di cauzione) e a tal fine era stata depositata la documentazione sulla corrispondenza intrapresa con le autorità svizzere.
In tal modo l’estradando avrebbe potuto continuare a risiedere in Italia dove è radicato e ha attività lavorativa.
La Corte di appello ha ritenuto di non concedere il rinvio sul presupposto che nessun accordo era stato raggiunto con il P.M. svizzero e nessun elemento concreto giustificava il differimento.
La Corte di appello non ha tuttavia considerato la autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi al lavoro che costituiva un fatto nuovo per la rivalutazione della richiesta difensiva, dimostrando la affidabilità del ricorrente.
Il rinvio era in ogni caso ispirato a criteri di equità, nella ragionevole prospettiva di una favorevole definizione del procedimento senza far luogo alla consegna.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Come ha rilevato la Corte di appello, il rinvio richiesto dal ricorrente si presentava come ingiustificato, perché vi non era alcun elemento concreto per far ritenere l’accordo prospettato raggiunto o almeno in via di ratifica.
Pertanto, la richiesta è stata correttamente ritenuta priva di presupposti e meramente esplorativa.
Né questa valutazione poteva dirsi erronea per il solo fatto che il ricorrente aveva ottenuto la autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi al lavoro, non avendo tra l’altro la difesa né allegato davanti alla Corte di appello né documentato in questa sede come tale “fatto nuovo” avrebbe potuto incidere sull’accoglimento della sua istanza in Svizzera e sul ritiro quindi della domanda estradizionale.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentat senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/ GLYPH 2024