Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME (cui CODICE_FISCALE), nato in Brasile il 14/10/2001
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1’11/07/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 9.10.2024, ha disposto l’estradizione di Gentilcore NOME alla Repubblica federativa del Brasile.
La sentenza è stata comunicata a COGNOME, presente nel procedimento, e al suo difensore il 9.10.2024.
Il 20.11.2024 hanno proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’estradando gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME nominati entrambi il 17.11.2024-, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione-
La Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in merito alla produzione documentale, ai sensi dell’art. 705, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. quanto al giudizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.
2. In materia di estradizione per l’estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello decide in camera di consiglio, a norma dell’art.
704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all’art. 585 commi
1
lett. a) e 2
lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche s giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella speci
fissando per il deposito il termine di novanta giorni), e decorre dall’ultima de notificazioni eseguite all’imputato o al difensore (Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014
COGNOME Rv. 260720).
Nel caso di specie, a fronte di una sentenza depositata il 9.10.2024 e comunicata lo stesso giorno all’estradando e al suo difensore, il ricorso per cassazione è stato proposto il 20.11.2024.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di ui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen Così deciso in Roma il 12 febbraio 2025.