Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Iran il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 28/09/2023 dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 20 giugno 2023, l’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Corte cassazione ha assegnato alla Settima sezione la trattazione del ricorso per cassazione proposto dal difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, avverso la sentenza del 28 novembre 2022 con la quale la Corte d’appello di Perugia, all’esito di concordato in appello, ha ridotto misura concordata il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato.
Con lo spiegato ricorso NOME COGNOME lamentava la lesione del diritto di difesa in quanto, suoi confronti, la notifica del deposito della motivazione della sentenza era avvenuta fu termine.
All’esito dell’udienza camerale del 28 settembre 2023, la Settima sezione, con ordinanza depositata in data 15 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Avverso l’ordinanza da ultimo citata l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ricorr cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. lamentando che la Settima sezione ha definito il procedimento nonostante l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avvis fissazione dell’udienza camerale, così non consentendo allo stesso il deposito di una memoria a mezzo della quale sollecitare la trattazione in pubblica udienza dinanzi ad altra sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dagli atti al fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale de censura, risulta che il procedimento, il cui esito è oggetto dell’odierno ricorso, è stato tr con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. il quale stabilisce che contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis del codice d rito, la Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
L’utilizzo della procedura de plano nella definizione dei procedimenti della corte di legittimità trova applicazione nella sola ipotesi in cui l’impugnazione debba essere dichiara inammissibile, senza che, tuttavia, ciò determini alcuna incidenza o pregiudizio circa l’effet esplicazione del controllo di legittimità della decisione adottata dalla corte territo accoglimento del concordato in appello nel quale, per esigenze deflattive e di recupero d efficienza e coerenza del sistema, le parti si avvalgono concordemente della facoltà di richiedere una decisione in camera di consiglio, dichiarando di concordare nell’accoglimento, i tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273920, in motivazione).
L’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – che consente ai giudici di legittimità d dichiarare, con procedura non partecipata, l’inammissibilità del ricorso in caso di rinun all’impugnazione o qualora l’atto presenti difetti che attengono alla carenza di legittimazio
all’inoppugnabilità del provvedimento, all’inosservanza delle previsioni in materi presentazione, di spedizione e termini per l’impugnazione – stabilisce che avverso provvedimento emesso de plano le parti possono proporre ricorso straodinario a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Ciò posto, la censura con la quale si lamenta l’errore in cui è incorsa la Settima sezio nell’aver celebrato il procedimento in assenza della notifica al difensore di fiducia dell’av fissazione dell’udienza camerale, non rientra tra le ipotesi per le quali è prevista la proce ex art. 625-bis cod. proc. pen., ammessa, a favore del condannato, nei casi di correzione d errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazio che, nel caso di specie, non ricorre.
Correttamente, la Settima sezione ha trattato con la procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dalla cort territoriale ex art. 599-bis del codice di rito.
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 febbraio 2024.