Ricorso Convertito: Come la Cassazione Corregge l’Errore sull’Impugnazione
Quando si impugna una sentenza, la scelta del mezzo corretto è fondamentale. Un errore può compromettere l’intero percorso giudiziario. Tuttavia, il sistema processuale prevede dei meccanismi per salvaguardare il diritto di difesa. Un esempio pratico è il caso del ricorso convertito, analizzato in una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Vediamo come un’impugnazione sbagliata può essere ‘salvata’ dal giudice.
I Fatti del Caso: Una Condanna e un Appello Diretto in Cassazione
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace. Un imputato era stato condannato al pagamento di una multa di 600 euro e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di lesioni personali. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza.
Invece di presentare un appello al Tribunale, come previsto per le sentenze del Giudice di Pace, la difesa ha optato per un ‘ricorso per saltum’, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del ricorso contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna.
La Procedura Corretta e il Ricorso Convertito
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha subito rilevato l’errore procedurale. La legge, in particolare l’articolo 569 del codice di procedura penale, stabilisce le regole per le impugnazioni. In questo specifico caso, la sentenza del Giudice di Pace era pienamente ‘appellabile’.
Perché? Perché imponeva una condanna a una pena pecuniaria (la multa) e al risarcimento del danno in favore della parte civile, due condizioni che, secondo l’articolo 37 del D.Lgs. 274/2000, rendono la sentenza soggetta ad appello. Il ricorso diretto in Cassazione (per saltum) è ammesso solo in casi specifici e limitati, tra cui non rientrava la situazione in esame. Di fronte a questo errore, la Suprema Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha applicato il principio della conversione dell’impugnazione: il ricorso convertito in appello è lo strumento che permette di correggere l’errore e procedere con il giudizio corretto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando espressamente l’articolo 569, commi 1 e 3, del codice di procedura penale. Questa norma prevede che quando viene proposto un ricorso per cassazione contro una sentenza che invece è appellabile, il ricorso non viene rigettato, ma viene convertito in appello.
I giudici hanno spiegato che la contestazione mossa dall’imputato (relativa a un vizio di motivazione, riconducibile all’art. 606 c.p.p.) rientrava nei poteri di valutazione della corte d’appello. Poiché la sentenza impugnata prevedeva una condanna a una pena pecuniaria e al risarcimento del danno, essa era chiaramente appellabile. Pertanto, l’unica soluzione procedurale corretta era qualificare il ricorso come appello e trasmettere gli atti all’organo giurisdizionale competente per quel tipo di giudizio.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso presentato come un appello. Non è entrata nel merito della questione, ma ha agito come un ‘regolatore’ della procedura. Ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di competenza, che ora dovrà celebrare il regolare processo d’appello. Questa ordinanza è un chiaro esempio del principio di conservazione degli atti giuridici: anche se viene commesso un errore nella scelta del mezzo di impugnazione, il sistema cerca, ove possibile, di salvare l’istanza di giustizia del cittadino, garantendo che il suo caso venga esaminato nel merito dal giudice competente.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace che invece era appellabile?
In base all’art. 569 del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione viene convertito in appello. La Corte di Cassazione non lo dichiara inammissibile ma lo riqualifica e trasmette gli atti al Tribunale competente per il giudizio di secondo grado.
Perché la sentenza del Giudice di Pace in questo caso era considerata appellabile?
La sentenza era appellabile perché prevedeva la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria (una multa di 600 euro) e al risarcimento del danno in favore della parte civile, come stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non ha giudicato il merito del ricorso, ma ha qualificato l’impugnazione come appello e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale competente affinché procedesse con l’ulteriore corso del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SERRA SAN BRUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre “per saltum” avverso la sentenza del giudice di pace di Vibo Valentia, che lo ha condannato alla pena di 600 euro di multa, oltre al r del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di lesioni personali in NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione base della sentenza di condanna;
rammentato che, ai sensi dell’art. 569 commi 1 e 3 cod. proc:. pen., versandos ipotesi di impugnazione a norma dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e tra sentenza del giudice di pace appellabile dall’imputato – in quanto i capi del prov impugnato, oggetto del ricorso, sono di condanna ad una pena pecuniaria e al risarcim danno in favore della parte civile (art. 37 Decr. Lgs. n. 274 del 2000) – il ricorso pe deve essere convertito in appello;
dato atto che, in data 16 novembre 2023, il difensore di parte civile ha fatto conclusioni scritte e nota spese e in data 19 novembre 2023 la difesa dell’imputato ha memoria difensiva;
P. Q. M.
qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vibo l’ulteriore corso.
Così deciso il 06/12/2023