Ricorso contro Patteggiamento: Quando è Ammesso? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso contro patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali siano i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Questo intervento chiarisce che non ogni doglianza può trovare spazio in sede di legittimità, specialmente quando si tratta di un rito che presuppone una volontà concorde dell’imputato e dell’accusa. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprendere la portata di questa disciplina.
Il Caso: L’Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Torino, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava un vizio specifico nella decisione del giudice di primo grado.
I motivi del ricorso
Il ricorrente sosteneva che il giudice del patteggiamento avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava un vizio di motivazione, accusando il giudice di non aver adeguatamente giustificato la scelta di applicare la pena concordata anziché assolvere l’imputato.
I Limiti del Ricorso contro Patteggiamento: la Visione della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su una lettura rigorosa della normativa vigente, in particolare dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per razionalizzare le impugnazioni e deflazionare il carico della Cassazione, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La disposizione in questione stabilisce che l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici, che attengono a violazioni di legge e non a valutazioni di merito o a presunti difetti motivazionali. I casi ammessi includono:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Violazione di legge vs. Vizio di motivazione
La Cassazione sottolinea la distinzione fondamentale tra una violazione di legge (un errore nell’applicazione di una norma) e un vizio di motivazione (una carenza o illogicità nell’argomentazione del giudice). Il ricorso presentato si concentrava su quest’ultimo aspetto, che però è esplicitamente escluso dal perimetro di controllo consentito per le sentenze di patteggiamento. Il controllo di legalità ammesso dalla norma riguarda solo le specifiche violazioni elencate, non la completezza del percorso argomentativo del giudice.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. La nuova previsione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ha lo scopo di restringere l’accesso all’impugnazione, derogando alla disciplina generale dei ricorsi (art. 606 c.p.p.). L’intento del legislatore è stato quello di limitare il controllo di legittimità ai soli profili di illegalità ‘patente’, che minano la validità strutturale dell’accordo e della sentenza che lo recepisce. Consentire un sindacato sulla motivazione equivarrebbe a riaprire una valutazione di merito che il rito speciale del patteggiamento mira proprio a prevenire, fondandosi sull’accordo tra le parti. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come ‘esperito per ragioni non più consentite dalla legge’, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità senza formalità, tramite una trattazione camerale non partecipata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere consapevole che i margini di manovra sono estremamente ridotti. È inutile e controproducente fondare un ricorso su censure relative alla motivazione o a una diversa valutazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a preservare l’efficienza del rito del patteggiamento e a evitare impugnazioni meramente dilatorie.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono specifici e riguardano la violazione di legge, come l’errata espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato av . y.i<o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino del 23 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. c censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e s l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti de decisione.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consigliere estensore