Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta il 15/2/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex . 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascrittigli meglio precisati in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per erronea individuazione del reato più grave tra quelli unificati per continuazione e omessa applicazione dell’aumento di pena per la recidiva .
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussis nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sull determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 9 luglio 2024