Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 4/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Tratto in arresto il 6 ottobre 2021 per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis primo e terzo comma, 625, n. 2, 61 nn. 6, 7 e 11-bis, cod. peri., NOME COGNOME era stato condannato, all’esito del relativo giudizio, alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa.
1.1. A seguito della denuncia-querela presentata dallo stesso COGNOME nei confronti dei firmatari del verbale dell’arresto del 6 ottobre 2021, il Pubblico ministero aveva chiesto, in data 22 dicembre 2022, l’archiviazione del relativo procedimento penale.
1.2. Con ordinanza in data 4 luglio 202:3, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione avverso la suddetta richiesta di archiviazione proposta dal denunciante.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125, commi 1 e 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze formulate con i rnotivi di appello e con la memoria depositata a mezzo “pec”. Nel dettaglio, il ncorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. peri., che la condanna del ricorrente sia stata pronunciata sulla base di un verbale riportante circostanze false, dal momento che COGNOME, al momento dell’arresto, non aveva vestiti sdruciti, macchiati, sporchi, era privo di sudorazione, non aveva respiro affannato, non manifestando alcuna dispnea da sforzo. ‘Inoltre, egli non sarebbe mai stato ricoverato in ospedale, diversamente da quanto sostenuto dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, essendosi gli operanti del Pronto Soccorso limitati a un controllo del corpo, riscontrando le «algie testicolari» da lui dichiarate, che in realtà si sarebbero verificate in caserma, quando egli era in attesa di essere portato direttamente in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento con cui il giudice decide, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, essendo unicamente consentito alla parte, la quale non sia stata posta in condizione di partecipare al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, di avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/1)9/2019, COGNOME, Rv. 277433 – 01).
Pertanto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione deve ritenersi inammissibile (così Sez. 6, n. 12244 del 7/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723 – 01, che in motivazione ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per
lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen.).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente