Ricorso Concordato Sanzionatorio: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del ricorso concordato sanzionatorio, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una forma di accordo tra le parti in grado di appello per definire la pena. Tuttavia, una volta raggiunto tale accordo, quali sono i margini per un’ulteriore impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti invalicabili di questo strumento processuale, chiarendo quando un ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Tale sentenza era stata emessa proprio sulla base di un accordo sulla pena, conformemente a quanto previsto dall’art. 599-bis c.p.p. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sollevando motivi relativi alla mancanza di motivazione sulla sua responsabilità e alla misura della pena applicata. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare se tali doglianze potessero essere legittimamente proposte dopo la stipula di un concordato.
L’Inammissibilità del Ricorso Concordato Sanzionatorio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza necessità di udienza. La decisione si fonda su un principio cardine: i motivi addotti dal ricorrente erano del tutto incompatibili con la natura stessa del concordato sanzionatorio. Accettando l’accordo sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare sia la propria responsabilità sia l’adeguatezza della sanzione pattuita. Proporre un ricorso su questi stessi punti si traduce in una contraddizione logica e giuridica che ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato. Un ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile se mira a rimettere in discussione elementi che costituiscono il nucleo dell’accordo stesso. L’impugnazione è consentita solo in ipotesi eccezionali, riconducibili alla nozione di ‘illegalità’ della pena.
La Corte ha precisato cosa debba intendersi per ‘pena illegale’ in questo contesto, limitandola a tre scenari specifici:
1. Superamento dei limiti edittali generali: quando la pena concordata eccede i limiti massimi previsti in generale dal codice penale (artt. 23 e seguenti).
2. Superamento dei limiti edittali speciali: quando la sanzione va oltre il massimo previsto per la specifica fattispecie di reato contestata.
3. Cumulo materiale surrettizio: quando la pena applicata, pur apparendo formalmente unica, nasconde in realtà un cumulo materiale di pene non consentito dalla legge.
Poiché nel caso di specie nessuna di queste ipotesi di illegalità era ravvisabile, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza la stabilità e la definitività degli accordi raggiunti in appello. La decisione di accedere a un concordato sanzionatorio è una scelta processuale di grande rilievo, che preclude quasi ogni possibilità di successiva impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che l’accordo sulla pena cristallizza la decisione sia sulla responsabilità che sulla sanzione, salvo i rari e gravi casi di ‘pena illegale’ sopra descritti. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve inoltre da monito contro la presentazione di ricorsi esplorativi e privi dei presupposti di legge, sottolineando il rischio economico associato a tali iniziative.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato sanzionatorio’ in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. L’impugnazione è consentita non per contestare la responsabilità o l’entità della pena concordata, ma solo se la pena applicata è ‘illegale’.
Cosa intende la Cassazione per ‘pena illegale’ in un concordato sanzionatorio?
Secondo l’ordinanza, una pena è illegale quando supera i limiti massimi previsti dalla legge in generale (artt. 23 e ss. c.p.) o per la specifica fattispecie di reato, oppure quando si traduce in un cumulo materiale di pene non consentito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente che ha presentato un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33184 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura corrispondente all’accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e segue nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso I’ll luglio 2024
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