Ricorso Concordato in Appello: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
Il ricorso concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da infliggere in secondo grado. Tuttavia, una volta che il giudice accoglie tale accordo, quali sono i limiti per un’eventuale impugnazione davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ha ribadito i confini precisi entro cui tale ricorso può essere considerato ammissibile.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato, tramite il proprio difensore, aveva raggiunto un accordo con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello. L’accordo prevedeva la rideterminazione della pena in due anni di reclusione, a fronte della rinuncia agli altri motivi di impugnazione. La Corte di Appello, recependo l’accordo, emetteva una sentenza conforme a quanto pattuito.
Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena violasse l’accordo, poiché tale beneficio era da considerarsi parte integrante della proposta di concordato.
I Limiti del Ricorso Concordato in Appello
La questione centrale affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda l’ammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte ha chiarito che tale tipo di sentenza non è liberamente impugnabile. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 22002 del 2019), ha specificato che il ricorso è consentito solo in casi tassativi.
I motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di concordato in appello sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancato consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
4. Illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti di legge o diversa da quella prevista.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e, soprattutto, a vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in una vera e propria illegalità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda sul fatto che la censura sollevata dall’imputato, relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale, non rientra in nessuna delle categorie di motivi ammissibili. La condanna a due anni di reclusione era pienamente conforme a quanto concordato tra le parti e verbalizzato durante l’udienza d’appello.
Secondo la Corte, la doglianza non denunciava un’illegalità della pena, ma contestava la sua determinazione concreta, aspetto che, in seguito all’accordo, non è più sindacabile in sede di legittimità. L’accordo cristallizza il trattamento sanzionatorio e l’impugnazione è possibile solo se il risultato finale è contra legem o se il processo decisionale che ha portato all’accordo è viziato.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio cruciale: chi sceglie la via del ricorso concordato in appello accetta una limitazione delle successive facoltà di impugnazione. La sentenza che ne deriva è ricorribile per cassazione solo per vizi genetici dell’accordo o per palesi illegalità della pena, non per rimettere in discussione valutazioni discrezionali come la concessione di benefici, a meno che non fossero esplicitamente e inequivocabilmente parte dell’accordo formalizzato. La Corte, dichiarando l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici e tassativi, come vizi nella formazione della volontà di accedere al concordato, un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o l’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è fuori dai limiti previsti dalla legge).
La mancata concessione della sospensione condizionale della pena può essere un motivo valido per impugnare una sentenza di concordato in appello?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha ritenuto che tale doglianza non rientri tra i motivi ammissibili di impugnazione, in quanto attiene alla determinazione della pena e non si traduce in una ‘illegalità’ della sanzione, a meno che non fosse stata esplicitamente inclusa nell’accordo formalizzato tra le parti.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Ancona per il concorso nei reati indicati in rubrica;
il difensore dell’imputato e il Procuratore generale hanno concordato in merito al trattamento sanzioNOMErio con rinuncia dell’allora appellante agli altri motivi di innpugnazione e che la pena è stata concordata nella misura di anni due di reclusione (anni tre per la pena base per il delitto di cui al capo a, ridotta per la concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza);
il giudice d’appello ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio in anni due di reclusione;
con l’unico motivo di ricorso, viene eccepito vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era parte della proposta di concordato;
Considerato che
la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti;
la censura è inammissibile, non trovando la medesima corrispondenza alcuna nel verbale di dibattimento in grado di appello del 5 maggio 2025, che dà atto della pena concordata nei termini sopra esposti;
«in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
-il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione per i motivi dedotti;
tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025.