Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SOAVE il DATA_NASCITA inoltre:
COGNOME NOME (cui TARGA_VEICOLO) nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME
Xu Jiaying
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi degli AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorsi trattati de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12/05/2025 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona e ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
La difesa di COGNOME NOME deduce: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.
La difesa di COGNOME NOME denuncia l’errata motivazione in diritto con riferimento all’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotesi accusatoria.
Tanto premesso, rileva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili poiché i motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame e tanto a prescindere anche dal rilievo che la sentenza impugnata dà atto in premessa delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali è stata ritenuta la penale responsabilità.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi c onsegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, li 11 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME