Ricorso Concordato in Appello: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del ricorso concordato in appello, chiarendo quali motivi di doglianza sono inammissibili.
Il Caso: Appello Dopo il Patteggiamento
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha visto applicarsi la sanzione concordata. Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. La sua contestazione non riguardava l’accordo in sé, ma una presunta omissione da parte della Corte territoriale.
La Doglianza dell’Imputato
L’unico motivo di ricorso sollevato era la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui non aveva applicato l’art. 129 del codice di procedura penale. Tale articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’immediato proscioglimento dell’imputato qualora ricorrano determinate cause di non punibilità. In sostanza, l’imputato sosteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto prima verificare e motivare l’assenza di palesi motivi per un’assoluzione.
La Decisione della Cassazione: Quando il ricorso concordato in appello è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere determinate censure. Chi sceglie la via del concordato accetta la definizione del processo sulla base di un patto processuale, limitando di conseguenza le future possibilità di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello è consentito solo per motivi specifici e tassativi. Citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019), ha elencato le uniche doglianze ammissibili:
1. Vizi della volontà: Motivi che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del PM: Questioni relative al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Difformità della sentenza: Quando la pronuncia del giudice è diversa, nel suo contenuto, dall’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della pena: Vizi che rendono la sanzione inflitta illegale, ad esempio perché non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o è di una specie diversa da quella stabilita.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo. Tra questi rientra proprio la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha sottolineato come il ricorso dell’imputato fosse, inoltre, formulato in modo generico e apodittico, limitandosi a lamentare un’omissione motivazionale su un punto non più contestabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che l’accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative all’accertamento della responsabilità o alla sussistenza di cause di proscioglimento. Il ricorso concordato in appello non può diventare uno strumento per rimettere in discussione il merito del processo. La sua funzione è limitata al controllo di legalità sull’accordo e sulla pena che ne consegue. Di conseguenza, il ricorso proposto per motivi non consentiti è destinato a una declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo è inammissibile. L’accordo tra le parti implica la rinuncia a far valere tali doglianze, che non rientrano nei motivi consentiti per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Quali sono i motivi ammissibili per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o a vizi che si traducono nell’illegalità della pena inflitta (ad esempio, perché fuori dai limiti di legge).
Cosa succede se si propone un ricorso per cassazione basato su un motivo non consentito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 01/04/2025 dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appe Lecce sezione distaccata di Taranto ha applicato all’imputato la pena concordata dalle parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto violazione di legg e vizio di motivazione per non avere, la Corte territoriale, indicato i ritenuto di non applicare l’art. 129 cod. proc. pen.. motivi per i quali aveva
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non conse
Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, a consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dall (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidelte