Ricorso Concordato in Appello: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di questa via processuale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso concordato in appello, escludendo contestazioni sul merito della sanzione pattuita.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Sanzione
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, emessa a seguito di un concordato tra le parti. Il motivo principale del ricorso era incentrato su un presunto difetto di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato. In sostanza, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena, il ricorrente ne contestava a posteriori la congruità attraverso l’impugnazione di legittimità.
La Decisione della Cassazione sul ricorso concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata. La decisione si fonda su un principio consolidato, secondo cui la natura stessa del concordato in appello limita drasticamente i motivi per cui la sentenza può essere successivamente impugnata.
I Motivi Ammissibili per l’Impugnazione
Il ricorso in cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è consentito solo in casi eccezionali e ben definiti. La giurisprudenza ammette l’impugnazione esclusivamente quando si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Si tratta, quindi, di motivi che attengono alla regolarità procedurale e genetica dell’accordo, non al suo contenuto sostanziale.
I Motivi Inammissibili
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, ogni altra doglianza è ritenuta inammissibile. In particolare, come nel caso di specie, sono considerate inammissibili le censure relative al difetto di motivazione sulla quantificazione della pena o sul trattamento sanzionatorio. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare la congruità della pena pattuita.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Le motivazioni della Corte si basano sulla logica e sulla funzione dell’istituto del concordato. Tale strumento processuale ha una natura negoziale: è un patto tra accusa e difesa che viene recepito dal giudice. Contestare la pena concordata equivarrebbe a rimettere in discussione l’essenza stessa dell’accordo, vanificandone lo scopo deflattivo e premiale. La Corte, citando precedenti conformi (Cass. n. 944/2019 e n. 22002/2019), ha sottolineato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono incompatibili con la scelta di accedere a questo rito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto fermo per la difesa tecnica: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Optando per questa via, si ottiene una definizione più rapida del processo e spesso una riduzione della pena, ma al contempo si rinuncia a quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Le uniche porte che restano aperte per un’impugnazione sono quelle strettamente legate a vizi procedurali nella formazione dell’accordo. Qualsiasi contestazione sul merito della pena concordata è, e rimane, preclusa.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Perché il ricorso che lamentava il trattamento sanzionatorio è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le doglianze relative alla motivazione della pena concordata non rientrano tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. Accettando il concordato, le parti rinunciano a contestare nel merito la sanzione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11253 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 07/02/1997
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dete-ervistrelte -partt
—- udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letto il ricorso proposto da COGNOME COGNOME avverso la sentenza in- epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà del parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenut difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella d specie, inerenti al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrog (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e no partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comrria 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.