Ricorso Concordato in Appello: I Limiti all’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del ricorso concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, l’accesso a questo rito premiale comporta precise limitazioni riguardo alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, i confini invalicabili di tale impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso fondato su presunti vizi di motivazione della pena.
Il Contesto: Un Ricorso Basato sulla Motivazione della Pena
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di un concordato. Le doglianze del ricorrente si concentravano esclusivamente su presunti difetti nella motivazione della sentenza riguardo alla determinazione della sanzione penale inflitta. In sostanza, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena, il ricorrente ne contestava le giustificazioni logico-giuridiche formulate dal giudice.
La Giurisprudenza sul Ricorso Concordato in Appello: I Motivi Ammissibili
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il ricorso in cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici, che attengono alla regolarità del procedimento e alla corretta formazione del consenso. Questi motivi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione sulla commisurazione della pena, esula da questo perimetro e rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La logica alla base della decisione della Corte è stringente. Il concordato in appello è un accordo processuale basato sul consenso delle parti (imputato e pubblico ministero) sulla ridefinizione della pena. L’essenza di questo istituto risiede proprio nella rinuncia ai motivi di appello a fronte di un trattamento sanzionatorio concordato. Di conseguenza, contestare in Cassazione la motivazione della pena, la cui entità è stata accettata attraverso l’accordo, rappresenta una contraddizione logica e giuridica. La parte, accettando il concordato, accetta implicitamente anche la pena che ne deriva, rendendo irrilevanti successive contestazioni sulla sua giustificazione motivazionale. La Corte, pertanto, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con una procedura semplificata e non partecipata, come previsto dal codice per questi casi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi opta per questa via deve essere consapevole che le possibilità di un’ulteriore impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali che inficiano la validità dell’accordo stesso. La sentenza cristallizza il principio secondo cui non è possibile beneficiare della riduzione di pena derivante dall’accordo e, allo stesso tempo, contestarne le fondamenta logiche in una sede successiva. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa ponderare con estrema attenzione i pro e i contro del concordato, essendo pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo e omologato dal giudice, le porte della Cassazione per contestare la pena si chiudono quasi ermeticamente.
In quali casi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, oppure se il contenuto della sentenza del giudice è difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
È possibile impugnare una sentenza di concordato in appello lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative ad asseriti difetti di motivazione sulla determinazione della pena sono inammissibili, poiché l’accordo stesso presuppone l’accettazione della sanzione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4050 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/03/1947
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
date-avvise-alle-pait;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quan affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti ad asseriti difetti di motiv riguardanti la determinazione della pena irrogata.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CCO r ce
Così deciso il 27111aggioì2024.