Ricorso Concordato in Appello: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per accelerare la definizione dei processi, ma la sua natura di accordo tra le parti impone precisi limiti all’impugnazione successiva. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i confini invalicabili per chi, dopo aver raggiunto un’intesa sulla pena, intende comunque rivolgersi al giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo all’Impugnazione
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello, pronunciata proprio a seguito di un concordato. Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, che implicava una rinuncia a specifici motivi di appello in cambio di una rideterminazione della pena, i due ricorrenti decidevano di presentare ricorso per cassazione. Le loro doglianze riguardavano, rispettivamente, la contestazione della recidiva e la qualificazione giuridica del reato: temi che, per loro natura, rientrano nel merito della vicenda e che erano stati superati dall’accordo stesso.
La Disciplina del Ricorso Concordato in Appello
La Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire, ancora una volta, la portata del ricorso concordato in appello. La giurisprudenza consolidata, citata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in circostanze ben definite. Nello specifico, è possibile impugnare la sentenza per:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
* Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito.
Sono invece categoricamente inammissibili le doglianze che riguardano motivi ai quali si è rinunciato con l’accordo, la mancata valutazione di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. o vizi nella determinazione della pena che non si traducano in una sanzione illegale (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Le Motivazioni della Decisione
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi. I motivi sollevati dagli imputati – la recidiva e la qualificazione giuridica del fatto – erano proprio questioni di merito che si dovevano considerare superate e rinunciate per effetto del concordato. Tentare di rimetterle in discussione in sede di legittimità costituisce un’azione non consentita dall’ordinamento, poiché svuoterebbe di significato l’istituto stesso del patteggiamento in appello, che si fonda proprio sulla rinuncia a determinate contestazioni in cambio di un beneficio sanzionatorio.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità e una condanna severa per i ricorrenti. Oltre al pagamento delle spese processuali, sono stati condannati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza un principio fondamentale: il concordato in appello è un patto processuale che, una volta siglato, preclude la possibilità di contestare i punti che ne sono stati oggetto, salvo i limitati casi di vizi genetici dell’accordo. La pronuncia serve da monito sulla serietà e definitività degli accordi processuali e sulle conseguenze economiche di un loro uso strumentale.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto. Non è possibile impugnare la sentenza per motivi a cui si è rinunciato.
Quali motivi non possono essere usati per impugnare una sentenza di concordato in appello?
Non sono ammesse doglianze relative a motivi rinunciati con l’accordo, come la valutazione delle prove, la qualificazione giuridica del fatto o la sussistenza di aggravanti come la recidiva. Inoltre, non si può contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o vizi della pena che non la rendano illegale.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in via equitativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48250 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48250 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
u dita la relazione svo ta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnano il provvedimento indicato nell’intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge” (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso di COGNOME propone un motivo sulla recidiva, mentre quello di COGNOME un motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ovvero motivi che erano stati proposti in sede di appello e rinunciati per effetto del concordato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.