Ricorso Concordato in Appello: i Limiti all’Impugnazione secondo la Cassazione
Il ricorso concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio di secondo grado in modo più rapido. Tuttavia, l’accesso a questo rito comporta una significativa limitazione dei motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione. Con la recente ordinanza n. 24161 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili di tale impugnazione, chiarendo perché una doglianza sulla motivazione della pena non possa trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste, emessa a seguito di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, pur avendo acconsentito alla pena concordata, ha successivamente impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando un vizio specifico: la mancata motivazione da parte del giudice d’appello sul quantum della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, decidendo con procedura semplificata de plano, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza, che circoscrive in modo netto le ragioni per cui una sentenza di ‘concordato in appello’ può essere contestata.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno articolato la loro motivazione richiamando precedenti giurisprudenziali conformi e delineando con precisione il perimetro dell’istituto.
I Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento in Appello
La Corte ha ricordato che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, sono considerate inammissibili le censure relative a motivi ai quali la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e, soprattutto, ai vizi relativi alla determinazione della pena.
Il Principio di Diritto sulla Determinazione della Pena
Il punto centrale della decisione riguarda proprio la questione della pena. La Cassazione ha specificato che le critiche sulla sua determinazione non possono costituire un valido motivo di ricorso, a meno che non si traduca in una vera e propria illegalità della sanzione. Ciò si verifica solo quando la pena inflitta è al di fuori dei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato, oppure è di una specie diversa da quella prescritta.
Nel caso di specie, il ricorrente non lamentava un’illegalità della pena, ma semplicemente una carenza di motivazione sulla sua quantificazione. Tale motivo, secondo la Corte, rientra tra quelli a cui la parte rinuncia aderendo all’accordo, il cui fulcro è proprio la definizione consensuale della sanzione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma la natura ‘tombale’ del concordato in appello rispetto alla maggior parte delle questioni processuali e di merito. La scelta di accedere a questo rito premiale implica una rinuncia consapevole alla possibilità di contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena. Per la difesa, è fondamentale comprendere che, una volta raggiunto l’accordo, l’unica via per un’eventuale impugnazione in Cassazione è dimostrare un vizio genetico dell’accordo stesso o un’evidente illegalità della pena applicata. Qualsiasi critica sulla sufficienza della motivazione relativa alla quantificazione della sanzione è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, mancanza del consenso del Pubblico Ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo stesso.
Posso contestare la quantità della pena (il quantum) decisa in un concordato in appello per mancanza di motivazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la doglianza relativa alla mancata motivazione sul quantum della pena è inammissibile, poiché l’accordo tra le parti copre anche questo aspetto. La pena può essere contestata solo se è ‘illegale’, cioè se è al di fuori dei limiti previsti dalla legge o di tipo diverso da quello prescritto.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 037XAX8) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
C
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della ,pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex a 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sia trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal diversa dalla quella prevista dalla legge” (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso propone proprio motivi in punto di mancata motivazione sul quantum della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.