Ricorso concordato in appello: i limiti stretti all’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di ricorso concordato in appello, un istituto processuale disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione chiarisce in modo netto quali motivi possono essere sollevati in sede di legittimità e quali, invece, si intendono rinunciati con l’accordo stesso, delineando un perimetro molto rigido per i ricorrenti.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Tale sentenza aveva rideterminato la pena sulla base di un accordo raggiunto tra le parti, secondo la procedura del cosiddetto ‘patteggiamento in appello’. I ricorrenti sollevavano due principali questioni: in primo luogo, un vizio formale, ossia la presunta nullità della sentenza per mancata sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio; in secondo luogo, altre censure di merito.
La decisione della Corte sul ricorso concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla mancata firma, i giudici hanno osservato che la stessa sentenza impugnata forniva una chiara giustificazione: l’impedimento del Presidente, dovuto al suo trasferimento ad altra sede giudiziaria. Questa motivazione è stata ritenuta sufficiente a sanare il vizio formale, escludendo qualsiasi ipotesi di nullità, in linea con precedenti orientamenti giurisprudenziali.
La questione centrale: i motivi di inammissibilità
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi degli altri motivi di ricorso. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la possibilità di ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è estremamente limitata. Con l’adesione al concordato, infatti, le parti rinunciano implicitamente a far valere la maggior parte delle doglianze.
Le motivazioni della decisione
La Cassazione ha spiegato che il ricorso è ammissibile solo per motivi che attengono alla genesi e alla validità dell’accordo stesso. Nello specifico, si può contestare:
1. La formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del pubblico ministero: se vi sono state irregolarità nell’espressione del consenso da parte dell’accusa.
3. Il contenuto difforme della pronuncia: se la decisione del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra censura è preclusa. Sono inammissibili, in particolare, le doglianze relative a motivi rinunciati con l’accordo, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o a presunti vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale (perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge). Poiché i motivi sollevati dai ricorrenti non rientravano nelle ristrette categorie ammesse, la Corte li ha dichiarati inammissibili.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a preservare la natura deflattiva e la stabilità del concordato in appello. La scelta di accedere a questo rito processuale speciale comporta una consapevole rinuncia alla pienezza del diritto di impugnazione. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e ponderata prima di consigliare l’adesione a un accordo sulla pena, illustrando chiaramente all’assistito le significative preclusioni processuali che ne derivano. L’esito del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, funge da ulteriore monito contro la proposizione di impugnazioni prive dei requisiti di legge.
È valida una sentenza d’appello se manca la firma del Presidente del Collegio?
Sì, secondo la Corte è valida se la sentenza stessa fornisce una giustificazione adeguata per tale mancanza, come l’impedimento del Presidente per trasferimento in altra sede. Tale motivazione è considerata sufficiente e non integra una causa di nullità.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o al contenuto della pronuncia del giudice qualora sia difforme da quanto concordato.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
In caso di inammissibilità, la Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 20)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME avverso sentenza che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, concernente l’asserita violazione della disposizione di cui all’art. 546 cod. proc. pen. per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio, è la stessa sentenza a fornire giustificazione di ta situazione (impedimento del Presidente per trasferimento in altra sede giudiziaria); il che appare motivazione sufficiente e non integra alcuna nullità (cfr. Sez. 3, 10093 del 23/01/2020, Rv. 278407 – 01).
Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà del parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
identer