Ricorso Concordato in Appello: Quando e Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, le vie per impugnare tale accordo davanti alla Corte di Cassazione sono molto strette. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini di ammissibilità di tale ricorso, specificando che non ogni presunto errore nel calcolo della pena può giustificare un riesame.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa a seguito di un concordato tra le parti. L’imputato lamentava un presunto errore di calcolo nella diminuzione della pena operata per la concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la riduzione applicata alla pena base di 7 anni di reclusione non era corretta, configurando così un vizio della sentenza.
I Limiti del Ricorso Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito della doglianza, ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale sui limiti dell’impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. In tema di ricorso concordato in appello, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere ammissibili solo i ricorsi che deducano motivi specifici, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece considerate inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati con l’accordo, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o a vizi nella determinazione della pena che non si traducano in una sanzione illegale, ovvero una pena non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
La Decisione della Corte di Cassazione
Applicando questi principi al caso concreto, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno proceduto a una verifica del calcolo contestato, rilevando che, di fatto, non sussisteva alcun errore. La pena base di 7 anni di reclusione era stata ridotta a 6 anni e 5 mesi per effetto delle attenuanti generiche. Questa riduzione rientra pienamente nello schema legale previsto dagli articoli 62-bis e 65 del codice penale, che consentono una diminuzione della pena fino a un terzo. Poiché la riduzione applicata era ben al di sotto di tale limite massimo, la pena concordata e ratificata dal giudice d’appello non presentava alcun profilo di illegalità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello, che è un accordo processuale con cui le parti rinunciano a specifici motivi di gravame in cambio di una pena certa e ridotta. Consentire un ricorso per cassazione per contestare aspetti della determinazione della pena che le parti stesse hanno accettato, a meno che non si tratti di una palese illegalità, snaturerebbe l’istituto. L’errore lamentato dal ricorrente non era un ‘errore di diritto’ che rendeva la pena illegale, ma, al più, una diversa valutazione quantitativa che, peraltro, nel caso specifico si è rivelata infondata. La Cassazione ha quindi ribadito che il suo sindacato sul concordato è limitato alla legalità della pena e alla corretta formazione del consenso, non potendo estendersi a una rivalutazione nel merito del trattamento sanzionatorio concordato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento in appello. Per gli operatori del diritto, emerge la chiara indicazione che l’adesione a un concordato deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo in sede di legittimità sono molto ristrette. L’unico spiraglio per un ricorso efficace risiede nella dimostrazione di un vizio genetico dell’accordo o di una palese illegalità della pena finale, escludendo contestazioni sulla mera entità della riduzione concordata, se questa rientra nei limiti di legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del pubblico ministero, se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo o se la pena applicata è illegale.
Un presunto errore nel calcolo della riduzione della pena può essere motivo di ricorso?
No, a meno che l’errore non renda la sanzione inflitta ‘illegale’, cioè diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali. Se la pena finale, pur diversamente calcolata, rimane entro i limiti legali, il ricorso è inammissibile.
Perché il ricorso nel caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha verificato che non sussisteva alcun errore di calcolo. La riduzione della pena per le attenuanti generiche era conforme alla legge, che permette una diminuzione fino a un terzo, rendendo la doglianza del ricorrente infondata e la pena del tutto legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diriti:o
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiest ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si si trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt diversa dalla quella prevista dalla legge” (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso sostiene che il concordato proposto dalle parti e ratificato giudice di appello conteneva un errore con riferimento alla diminuzione operata per le attenuanti generiche che sarebbe stata calcolata in misura difforme dalla disciplina legale di cui all’art. 6 cod. pen., errore che, in realtà, non si rinviene in atti, in quanto la pena base di 7 a reclusione è stata diminuita per la concessione delle attenuanti generiche a 6 anni e 5 mesi d reclusione, il che è conforme allo schema legale del combinato disposto dell’art. 62-bis e dell’ar 65, comma 1, n. 3, cod. pen., che prevede la riduzione della pena in misura non eccedente un terzo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.