Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/11/1982
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d’appello su concordato delle parti ai se dell’art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circa l’omess concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo ove deduca motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consen del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia d giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01);
Ritenuto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito e che, di qui, l’omessa concessi delle stesse non rende illegale la pena comminata;
Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibil dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-b cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 27/11/2024