Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 29/03/1987
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 luglio 2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decis resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 6 febbraio 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art. 5
bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.400 di mult
pena inflitta ad NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1 e 80, comma 2
d.P.R. 309 del 1990, 2-7 della legge n. 895-1975, 23 della legge n. 110 del 1975 e 697 cod.
pen.; fatti accertati in Torino il 23 agosto 2023.
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa dell’imputato ha censurato sia il di di motivazione in punto di quantificazione della pena, sia il mancato proscioglimento di COGNOME
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis cod. proc. pen.) è inammissibile,
dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2
22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richie e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianz relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate da ricorrente, peraltro palesemente generiche, tra quelle ammesse in questa sede.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.