Ricorso Concordato in Appello: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, accedere a questa procedura comporta una significativa limitazione dei motivi per cui è possibile impugnare la successiva sentenza in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce proprio i confini di questa impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile e separandone un altro per un esame più approfondito.
I Fatti del Caso
Due imputati presentavano ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa a seguito di un “concordato” ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo ingiustificato. Il secondo ricorrente, invece, presentava un motivo di ricorso differente, che la Corte non ha ritenuto, a una prima analisi, manifestamente infondato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha adottato due decisioni distinte per i due ricorrenti.
Per il primo, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Per il secondo ricorrente, invece, la Corte ha disposto lo stralcio della posizione. Ciò significa che il suo caso è stato separato da quello del coimputato e il relativo fascicolo è stato trasmesso a un’altra sezione della Corte per la trattazione ordinaria, in quanto il motivo del suo ricorso non appariva privo di fondamento a un primo esame.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso Concordato in Appello
La motivazione della decisione è il punto centrale della pronuncia e offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso concordato in appello. La Corte ha ribadito che la sentenza emessa a seguito di un patteggiamento in appello può essere impugnata per cassazione solo per un numero chiuso e specifico di motivi. Questi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo tra le parti.
4. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
5. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo presentato dal primo ricorrente, ossia il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, non rientra in nessuna di queste categorie. Una generica censura sulla congruità della sanzione non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità quando la pena è frutto di un accordo tra le parti, ratificato dal giudice. Accettando il concordato, l’imputato di fatto rinuncia a contestare nel merito la decisione sulla pena, salvo i casi di palese illegalità.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto che il suo motivo di ricorso, a differenza del primo, non fosse manifestamente infondato e meritasse quindi un esame più approfondito nel merito, giustificando così la separazione del suo caso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con attenzione. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una potenziale riduzione della pena, dall’altro preclude quasi ogni possibilità di contestare la sentenza in Cassazione. È essenziale che l’imputato e il suo difensore siano consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le uniche porte aperte per un ricorso di legittimità sono quelle, molto strette, previste specificamente dalla legge. Qualsiasi altra doglianza, anche se potenzialmente fondata in un giudizio ordinario, sarà inevitabilmente dichiarata inammissibile.
Per quali motivi è possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici, quali vizi nella volontà della parte di accedere all’accordo, mancanza del consenso del PM, difformità tra l’accordo e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso di uno degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, ovvero un presunto vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui è permesso ricorrere contro una sentenza di concordato in appello.
Cosa ha deciso la Corte per il secondo ricorrente?
La Corte ha disposto lo “stralcio della posizione”, ovvero la separazione del suo caso. Poiché il suo motivo di ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato, il suo fascicolo è stato trasmesso a un’altra sezione per una trattazione approfondita nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43774 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Considerato che l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, che censura sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per vizio di motivaz in relazione al trattamento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi per cui è co il ricorso per cassazione avverso un c.d. concordato in appello, ossia per motivi relati formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministe sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone lo stralcio della posizione del ricorrente COGNOME NOME, mandando la cancelleria per la formazi di un distinto fascicolo da trasmettere alla seconda sezione per la trattazione del ri considerata la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Presidente