Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33255 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOMENOME e COGNOME NOME ricorrono, con atti separati, avverso l sentenza della Corte di appello di Catania che, come Giudice del rinvio, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformato della sentenza di primo grado, ha assolto entra perché il fatto non sussiste, dall’imputazione di estorsione di cui al capo 3) della rubrica rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio per il delitto di associazione di tipo mafioso cui al capo 1.
premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richie ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relati a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
considerato che i ricorsi sono inammissibili poiché muovono il medesimo ordine di censure alla motivazione relativa alla determinazione della pena, come esposto non consentite, il che esim dal dilungarsi sulla genericità di essi;
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilit dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/0 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.