Ricorso Concordato in Appello: Quando è Inammissibile?
Il ricorso concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette a imputato e pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, tale accordo comporta una rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i confini di questa procedura, dichiarando inammissibile un ricorso che sollevava questioni incompatibili con l’accordo raggiunto.
Il Caso in Esame: Dalla Rapina al Concordato
I fatti traggono origine da una condanna per il reato di rapina aggravata e continuata. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo sulla pena. La Corte d’Appello territoriale, accogliendo il concordato, aveva riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la condanna in sei anni e otto mesi di reclusione, oltre a seimila euro di multa.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, i giudici d’appello avrebbero dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, obbligo che prevale su ogni altra valutazione.
I Limiti del Ricorso Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: quando si accede al ricorso concordato in appello, si rinuncia implicitamente a far valere determinate censure.
Nello specifico, il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi molto specifici, quali:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
* Pronuncia del giudice non conforme all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi che si considerano rinunciati con la richiesta di concordato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che tra i motivi rinunciati rientrano proprio la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. e le questioni relative alla determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge). L’accordo tra le parti sulla pena cristallizza il trattamento sanzionatorio e preclude un riesame sul merito, inclusa la ricerca di cause di non punibilità che non emergano in modo evidente dagli atti.
Accedendo al concordato, l’imputato accetta una ridefinizione della pena in cambio di una rapida conclusione del processo d’appello, rinunciando di fatto a contestare la propria colpevolezza e altri aspetti che avrebbero potuto essere discussi nel pieno contraddittorio di un giudizio ordinario.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma la natura prevalentemente premiale e negoziale del concordato in appello. La scelta di percorrere questa strada processuale comporta conseguenze precise, tra cui una significativa limitazione del diritto di impugnare la sentenza che ne deriva. La decisione della Cassazione serve da monito: la valutazione sull’opportunità di un accordo sulla pena deve tenere conto della contestuale rinuncia a far valere in futuro la maggior parte dei motivi di gravame. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà dell’imputato, nel consenso del pubblico ministero o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo. Non è ammissibile per motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, come la quantificazione della pena (se legale) o la mancata valutazione di cause di proscioglimento.
Perché la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla violazione dell’art. 129 c.p.p.?
Perché la richiesta di concordato sulla pena implica una rinuncia a sollevare questioni relative all’accertamento di responsabilità. La giurisprudenza consolidata ritiene che la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento rientri tra i motivi rinunciati con l’accordo, e quindi non può essere oggetto di ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47668 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME NOME a Veglie il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 19/4/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Lecce e in accoglimento del concordato tra le parti, determinava in anni sei,mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per delitto di rapina aggravata e continuata.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, all
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102- 01;Sez. 1, n. 044 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023
La Consigliera estensore
ja Presidente