Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4255 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4255 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 26/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 26 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 gennaio 2016 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME in relazione al reato di concorso in tentata rapina aggravata (artt. 56, 628, co. 2 e 3, n. 1, cod. pen.), consumata in data 8 marzo 2013, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico: Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli articoli 599 bis, 129 cod. proc. pen. e 56, 628 cod. pen.
Deduce, in particolare, il ricorrente l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non e consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l’orientamento secondo il quale l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619).
Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che «In tema di concordato
Ord. n. sez. 142/2026
CC – 15/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME