Ricorso come Opposizione: Come la Cassazione Salva un’Impugnazione Errata
Nel complesso mondo della procedura penale, un errore nella scelta dello strumento di impugnazione può costare caro, portando a una declaratoria di inammissibilità che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Tuttavia, un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’esistenza di principi volti a salvaguardare il diritto di difesa. Il caso in esame illustra perfettamente come un ricorso come opposizione possa essere riqualificato dalla Suprema Corte, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’istanza presentata nell’ambito di un incidente di esecuzione. La parte interessata si opponeva all’esecuzione di una confisca per equivalente su un immobile, disposta in un procedimento penale a carico di un terzo. Nello specifico, si chiedeva la revoca del provvedimento e, in subordine, la rideterminazione del valore dei beni da confiscare.
La Corte d’Appello, investita della questione, dichiarava l’incidente di esecuzione inammissibile. La motivazione si basava sulla constatazione che le stesse questioni erano già state trattate e respinte in un precedente incidente, la cui decisione era divenuta definitiva.
Contro questa ordinanza, la parte proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la questione relativa alla rideterminazione del quantum confiscabile non era mai stata sollevata prima e, pertanto, l’inammissibilità era stata dichiarata erroneamente.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso come opposizione
La Corte di Cassazione, analizzando il caso, si è trovata di fronte a un bivio: dichiarare l’inammissibilità del ricorso per un errore procedurale o trovare una via per garantire una decisione nel merito. Il provvedimento impugnato, infatti, era stato emesso de plano, ovvero senza udienza. La legge, in questi casi specifici (art. 667, comma 4, c.p.p.), prevede che il rimedio corretto non sia il ricorso diretto in Cassazione, ma l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Nonostante l’errore formale, la Suprema Corte ha scelto di non sbarrare la strada alla giustizia sostanziale. Invece di una pronuncia di inammissibilità, ha deciso di qualificare l’impugnazione come opposizione. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano, che dovrà ora decidere sulla questione come se le fosse stata presentata un’opposizione fin dall’inizio. Questa trasformazione da ricorso come opposizione è un chiaro esempio di applicazione del principio del favor impugnationis.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del nostro ordinamento processuale.
Il primo è la specifica disciplina prevista per le impugnazioni contro i provvedimenti emessi de plano dal giudice dell’esecuzione. L’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, richiamato anche in materia di confisca dall’art. 676, stabilisce che l’unico rimedio esperibile è l’opposizione. Il ricorso per cassazione sarebbe stato ammissibile solo contro la successiva ordinanza emessa a seguito dell’opposizione.
Il secondo pilastro è il principio generale di conservazione degli atti giuridici, strettamente connesso al favor impugnationis. Secondo questo principio, un atto processuale, sebbene formalmente errato, deve essere conservato e produrre gli effetti propri dell’atto corretto, a condizione che possegga i requisiti di forma e sostanza di quest’ultimo e sia stato presentato tempestivamente. Nel caso di specie, il ricorso conteneva tutti gli elementi di un’opposizione e rispettava i termini, pertanto la sua riqualificazione era non solo possibile, ma doverosa per tutelare il diritto della parte a una pronuncia nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre un’importante lezione pratica. Se da un lato sottolinea la necessità di una scrupolosa attenzione nella scelta del mezzo di impugnazione, dall’altro rassicura sul fatto che il sistema processuale possiede degli anticorpi contro il formalismo eccessivo. La qualificazione del ricorso come opposizione dimostra una visione della giustizia che privilegia la sostanza sulla forma, garantendo che un errore procedurale non precluda definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale che mira a rendere più efficace e giusta la tutela dei diritti nella delicata fase dell’esecuzione penale.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione invece di un’opposizione contro un’ordinanza emessa ‘de plano’ in fase esecutiva?
Invece di dichiararlo inammissibile, la Corte di Cassazione può riqualificare il ricorso come opposizione e trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione competente per la decisione, applicando il principio del
favor impugnationis.
Qual è il principio del ‘favor impugnationis’?
È un principio giuridico secondo cui, in caso di dubbio sull’ammissibilità di un’impugnazione, il giudice dovrebbe interpretare le norme procedurali in modo da favorire una decisione nel merito della questione, piuttosto che chiudere il processo per un vizio formale.
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato qualificato come opposizione?
Poiché il provvedimento impugnato era un’ordinanza emessa ‘de plano’ dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca. La legge (art. 667, comma 4, c.p.p.) prevede che contro tale tipo di decisione si debba proporre opposizione allo stesso giudice e non un ricorso diretto per cassazione. La Corte ha quindi corretto l’errore per consentire l’esame della domanda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 45563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 22/10/1954
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del Procuratore generale presso la stessa Corte emesso in data 12 febbraio 2018, che aveva dato esecuzione alla confisca per equivalente, di un immobile sito in Vimercate, INDIRIZZO, disposta nel procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME che si era concluso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 19 febbraio 2015.
A ragione, rilevava che era stata richiesta la revoca di detto decreto e, in subordine, la rideterminazione in euro duecentomila del quantum confiscabile, riproponendo però le stesse questioni già disattese in un precedente incidente di esecuzione, rigettato con provvedimento divenuto definitivo in data 8 luglio 2020; da ciò derivando, dunque, l’inammissibilità del medesimo incidente di esecuzione.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. NOME COGNOME denunciando violazioni dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizi della motivazione.
Deduce che l’incidente di esecuzione non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile, in quanto tramite lo stesso era stata introdotta per prima volta la questione della rideterminazione del quantum della confisca per equivalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato è stato emesso “de plano” in materia di confisca, sicché deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamata dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Tale disciplina non consente di proporre avverso la decisione come sopra pronunziata direttamente ricorso per cassazione, prevedendo esclusivamente l’esperibilità dell’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione.
Ciò nonostante, il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME non va dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione per la decisione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 20024, Quarto, Rv. 285720 – 01).
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 09/10/2024.