Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE COGNOME REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TEANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANTANGELO D’ALIFE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LATRONICO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME LODE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a ORTA NOVA il DATA_NASCITA
NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BUSACHI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NOCERA SUPERIORE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASTEL CAMPAGNANO il DATA_NASCITA NOMECOGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BORGOSESIA il DATA_NASCITA/01.11983 COGNOME NOME NOME a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT 30SSE TEN NOODE( BELGIO) il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AIROLA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazio NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, si è riportato alla propria memoria e si è associato alle conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME; gli avvocati NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, i quali si sono associati alle conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME; NOME COGNOME NISTICò, sono
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24 maggio 2023 (dep. il 13 giugno 2023) il Tribunale di Torino, all’esito dell’appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ha riqualificato sub specie degli artt. 81, comma 1, e 608 cod. pen. i fatti, descritti nelle incolpazioni contraddistinte dalle lett A), E) ed H), a loro rispettivamente attribuiti (nei termini esposti nell medesima ordinanza) sub specie dell’art. 613-bis cod. pen.; ed ha, pertanto, revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Agente della Polizia penitenziaria a loro applicata con ordinanza del 22 marzo 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Biella.
Avverso il provvedimento collegiale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. c proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato la violazione dell’art. 613-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riferi riqualificazione ai sensi dell’art. 608 cod. pen. dei fatti di cui alle incolpazi A), E) ed H).
Sono state presentate le memorie difensive.
3.1. L’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME ha contestato quanto dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, ha rimarcato la corretta ricostruzione dei fatti oggetto del ricorso da parte dell’ordinanza impugnata e la conformità di essa ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2. L’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, ha eccepito la tardività del ricor perché irritualmente presentato a mezzo posta (essendo stato abrogato l’art. 583 cod. proc. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e comunque tardivamente.
3.3. L’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse di COGNOME e COGNOME, ha eccepito la tardività del ricorso per il medesimo ordine di argomentazioni esposte dall’AVV_NOTAIO COGNOME, dedotto che per il fatto ascritto ai propri assistiti non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all’ad , 613-bis
cod. pen., contestato che ricorra un vizio di motivazione (avendo la Parte pubblica ricorrente irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito).
2.4. L’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME ha dedotto la conformità e a legge e la congruità della motivazione dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che è tardivo.
1. L’ordinanza impugnata, la cui motivazione è stata depositata il 13 giugno 2023, è stata comunicata al Pubblico ministero lo stesso giorno.
Il ricorso per cassazione – depositato presso la Segretaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella il 22 giugno 2023 – è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Torino, a seguito di spedizione con lettera assicurata, il 27 giugno 2023 e presso la cancelleria della Sezione che l’ha emesso il 28 giugno 2023, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito – anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 – che «si deve escludere l’operatività per il ricorso cautelare dell’art. 583 cod. proc. pen.», non richiamato dalla speciale disciplina posta dall’art. 311 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020 dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01), con la conseguenza che, in tema di impugnazioni cautelari, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo posta, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cu Patto perviene all’ufficio competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all’art. 583 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626/2020 – dep. 2021, cit; Sez. 3, n. 36 del 30/11/2022 – dep. 2023, Robortella, R`1. 284029 – 01).
E non occorre immorare sulla disciplina introdotta dal d. Igs. 150/2022, che ha pure modificato l’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. (nel senso che fermo restando che «il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza» – prevede che «si osservno le forme previste dall’articolo 582» cod. proc. pen., senza alcun richiamo all’art. 583 cod. proc. pen., peraltro abrogato dallo stesso decreto), per la decisiva considerazione che esso non era in vigore allorché il ricorso è stato presentato: difatti, l’art. 87, comma 4, d. Igs. 150 cit. ha previsto l’applicazione «nel test vigente al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto» anche della disposizione di cui all’art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti» contenenti le regole
tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (cfr. art. 87, comma 1 e 3, cit.); e il primo di tali decreti (relativo al deposito da parte dei dife degli atti in esso indicati) è stato pubblicato il 5 luglio 2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 15/12/2023.