Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 02/08/1942 a CATANIA avverso l’ordinanza in data 02/09/2024 del TRIBUNALE DI MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 02/09/2024 del Tribunale di Messina, che ha confermato l’ordinanza in data 10/08/2024 del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di estorsione aggravata dalle modalità mafiosa e sostituzione di persona.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente assume che il tribunale ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari con motivazione apodittica e non ha correttamente valutato i profili temporali della condotta, che rendono incompatibile l’immanenza dell’unica esigenza di cautela evocata dal g.i.p.
A tale proposito osserva che l’appartenenza dell’indagato al sodalizio criminoso risale al 2013 e che le condotte contestategli risalgono al 2021, mentre le ulteriori contestazioni si arrestano a marzo 2024 e non sono connotate di valenza intimidatoria.
Da ciò si deduce che le esigenze cautelari mancano di attualità e concretezza, anche perché il tribunale non effettua alcun giudizio prognostico sulla possibilità che per l’indagato si presenti l’occasione di commissione di ulteriori delitti se rimesso in libertà.
Si rimarca come COGNOME dal 15/05/2024 al 12/08/2024 si sia astenuto dall’avere contatti con alcuno quando si è trovato agli arresti domiciliari, così dovendosi ritenere che abbia interrotto ogni contatto con COGNOME.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2.1. Va premesso che l’ordinanza impugnata è stata depositata nella Cancelleria del Tribunale il 18/09/2024 e il relativo avviso di deposito è stata notificato il 3 settembre 2024 a Giuffrida, presso la Casa Circondariale e il 26 settembre 2024 all’Avvocato NOME COGNOME a mezzo PEC.
Il ricorso è stato spedito a mezzo posta ed è pervenuto presso la Cancelleria del tribunale il 16/10/2024, ossia dopo 16 giorni dalla notifica effettuata a Giuffrida e dopo 20 giorni dalla notifica effettuata all’Avvocato NOME
2.2. Al fine di verificare la tempestività del ricorso presentato a mezzo posta, va osservato che l’art. 311, comma 3, cod. proc. pen., nel disciplinare le modalità di presentazione dell’impugnazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli emesse a norma degli articoli 309 e 310, dispone che «il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2 , in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Si osservano le forme previste dall’articolo 582».
L’art. 582 cod. proc. pen. a sua volta, dispone che:
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione».
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2.3. Dalla lettura combinata delle norme così richiamate, emerge che il ricorso per cassazione di che trattasi può essere presentato con le modalità telematiche (a norma dell’art. 11-bis cod. proc. pen.) ovvero personalmente (o a mezzo di incaricato), mediante deposito presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
L’odierno ricorso, invece, è stato presentato con spedizione a mezzo del servizio postale e, quindi, in violazione delle modalità di presentazione dell’impugnazione, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle modalità di presentazione dell’impugnazione, più volte ribadito da molteplici pronunce di questa Corte, nella più generale materia delle impugnazioni nel giudizio penale (tra molte, cfr. Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279644 – 01; Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906; Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018, B., Rv. 276698-01).
Di conseguenza, non essendo state rispettare le formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. (che consente l’impugnazione a mezzo di spedizione con il servizio postale e fa retroagire alla data di spedizione della raccomandata il momento di presentazione dell’impugnazione), l’impugnazione deve ritenersi presentata nel momento in cui il plico è pervenuto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, atteso che le norme summenzionate fissano in questo momento il tempo di presentazione dell’impugnazione.
Va, dunque,-4f-seguente principio di diritto «il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen. che sia spedito a mezzo del servizio postale, in violazione delle modalità previste dagli artt. 311, comma 3 e 582 cod. proc. pen., si considera proposto nel momento in cui perviene presso la Cancelleria del giudice dell’ordinanza impugnata»(qt., SZ. 3, vi .3G dzi 3)/ 41 2°2-4 ,d-q ZOL3 , Ro(…rtelta, Pv. zdt< 023).
L'applicazione al caso in esame del principio ora enunciato porta al rilievo di tardività del ricorso.
Per come anticipato, infatti, il ricorso -spedito a mezzo posta- è pervenuto presso la Cancelleria del tribunale il 16/10/2024, ossia dopo 16 giorni dalla notifica effettuata a Giuffrida e 20 giorni dopo la notifica effettuata all'Avvocato NOMECOGNOME quando il termine di dieci giorni fissato per l'impugnazione dall'art. 311 cod. proc. pen. era oramai ampiamente. zie co,r-su.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della
Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così è deciso, 18/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME