Ricorso Cassazione Sottoscrizione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la validità del ricorso cassazione sottoscrizione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso firmato personalmente dall’imputato, specificando che tale vizio non può essere sanato nemmeno dall’autenticazione della firma da parte di un avvocato. Questa decisione sottolinea l’importanza dei requisiti formali e il ruolo cruciale del difensore abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza del Tribunale di Firenze. L’atto di impugnazione era stato firmato direttamente dalla persona interessata dal procedimento penale. Sebbene la sottoscrizione fosse stata autenticata da un avvocato, quest’ultimo non aveva apposto la propria firma sull’atto in qualità di difensore. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione per valutarne l’ammissibilità.
La Decisione e le Regole sul Ricorso Cassazione Sottoscrizione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno basato la loro decisione sulla normativa vigente, in particolare sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per Cassazione, così come i motivi nuovi e le memorie, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha ribadito che questa regola non ammette eccezioni. La firma personale dell’imputato non è sufficiente a introdurre validamente il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
In primo luogo, la Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite ‘Aiello’ (n. 8914/2017), che ha stabilito come la regola della sottoscrizione obbligatoria da parte del difensore cassazionista si applichi a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017. Questo principio garantisce uniformità e certezza del diritto.
In secondo luogo, i giudici hanno chiarito che l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale non sana il vizio. Un ricorso sottoscritto personalmente dalla parte rimane tale, anche se un avvocato ne autentica la firma. L’autenticazione ha la sola funzione di certificare l’identità del firmatario, ma non sostituisce la sottoscrizione del difensore, che è un atto professionale che implica l’assunzione di responsabilità tecnica del contenuto dell’atto. La legge richiede che sia il difensore a ‘fare proprio’ l’atto di impugnazione, firmandolo.
Di conseguenza, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza del rispetto rigoroso delle norme procedurali. Per chi intende impugnare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, è imprescindibile affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale. La firma personale, anche se mossa dalle migliori intenzioni, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni possibilità di esame nel merito della questione. Per i professionisti legali, la decisione ribadisce che l’autenticazione della firma del cliente non è un espediente per superare il requisito della sottoscrizione professionale, che rimane un pilastro essenziale per accedere al giudizio di legittimità.
Può un imputato firmare personalmente il proprio ricorso per Cassazione?
No, la legge (art. 613 c.p.p.) richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No. La Corte ha chiarito che il ricorso firmato personalmente dall’imputato resta tale e quindi inammissibile, anche se la sottoscrizione è autenticata da un legale. L’autenticazione non sostituisce la firma del difensore.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per Cassazione sottoscritto in modo non conforme alla legge?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà il caso nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3589 Anno 2024
L
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3589 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIESOLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall’imputato, ancorché la sottoscrizione paia autenticata dal legale (AVV_NOTAIO) di cui non è presente firma.
Ritenuto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen. stabilendo che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME è stato affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore della novella;
Ritenuto che il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato come dal terzo interessato resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand’anche l’autenticazione provenga da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 13234 del 02/03/2016, COGNOME NOME‘ Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, COGNOME e altro, Rv. 248449);
Ritenuto che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.