Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27183 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a Napoli il 25/02/1999
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio;
udita l’Avv. NOME COGNOME nella qualità di sostituto processuale dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME la quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/02/2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento della richiesta di riesame che era stata presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 07/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord con il quale era stato disposto, nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-
bis cod. pen., il sequestro preventivo di una porzione di giardino, pertinenza dell’abitazione di proprietà dello stesso NOME, che avrebbe insistito su un tratto di strada pubblica.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere annullava l’ordinanza impugnata, in particolare, per il ritenuto difetto del fumus commissi delicti.
Secondo il ricorrente, tali argomentazioni sarebbero «sufficienti a dimostrare il vizio insito nella motivazione del provvedimento impugnato», il quale dovrebbe essere perciò cassato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per un motivo non consentito.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in
iudicando
o
in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate:
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del
14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01.
È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di
legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a norma dell’art. 325, comma
1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di
cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
Richiamati tali principi, si deve rilevare che il ricorrente, come si è visto nella parte in fatto, ha denunciato dei vizi dell’ordinanza impugnata che ha egli stesso indicato essere di illogicità e di contraddittorietà della motivazione («illogica e contraddittoria»), in quanto tali da lui inquadrati tra quelli di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., cioè dei vizi della motivazione che, non rientrando tra quelli di mancanza assoluta o di mera apparenza della stessa, non sono compresi, alla luce dei principi che si sono rammentati, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto il ricorso a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 06/06/2025.