Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14039 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 1 Num. 14039 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di:
NOME‘NOME COGNOME nato a PAGANI il 13/11/1955
avverso l’ordinanza del 07/09/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla declaratoria di condono della multa.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 7/9/2018, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato interamente condonata la pena pecuniaria inflitta a NOME COGNOME con sentenza del 27/3/2002 della medesima Corte di appello, irr. 21/7/2002.
Il provvedimento, manoscritto in calce a una annotazione della Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno contenente gli estremi della citata sentenza, deve intendersi riferito alla pena pecuniaria ivi indicata (multa Euro 1.100,00; ammenda Euro 258,23) e il condono deve intendersi l’indulto ex Legge n. 241 del 2006.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in sede, indicando a motivo di impugnazione la violazione di legge, in quanto la richiesta dell’organo esecutivo era stata limitata all’applicazione dell’indulto ex L. 241 del 2006 per l’ammenda di C 258,23, e non avrebbe potuto estendersi anche alla multa di C 1.100,00 inserita nel medesimo cumulo, trattandosi di pena pecuniaria inflitta per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen ulteriori reati aggravati ai sensi dell’art. 7 L. n. 203 del 1991, dunque esclusi da provvedimento di condono.
3. Il Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta in cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla declaratoria di condono della multa, con ogni conseguente statuizione.
4. Osserva la Corte che il ricorso per cassazione è intempestivo, dovendo ancora svolgersi la fase di opposizione al provvedimento reiettivo, secondo la sequenza procedimentale scandita dalle seguenti tappe: il GE, investito dell’istanza di applicazione dell’indulto ai sensi dell’art. 672 cod. proc. pen., proced a norma dell’art. 667, comma 4, come da espresso rinvio, cioè senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.
Avverso tale provvedimento è poi previsto uno specifico mezzo di reclamo, cioè l’opposizione davanti allo stesso giudice, che si svolge ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. ed esita in un’ordinanza ricorribile per cassazione.
Trattasi di una fase di riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell’interessato, che può riesaminare anche nel merito (Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041).
E’ dunque necessario recuperare tale fase di opposizione, e quindi – per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460, RAGIONE_SOCIALE) convertire il presente ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rimettendo la decisione allo stesso giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso di competenza.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il relativo giudizio. Così deciso il giorno 28 marzo 2019.