Ricorso per Cassazione: Quando l’Impugnazione Errata si Salva
Presentare un ricorso per Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di rigide regole procedurali. Ma cosa succede se si sbaglia il tipo di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre una lezione fondamentale sul principio di conservazione degli atti processuali, dimostrando come un errore formale possa essere corretto per garantire che la giustizia faccia il suo corso. Il caso analizza un’impugnazione presentata dal Procuratore Generale contro un’ordinanza di indulto, evidenziando il percorso procedurale corretto.
I Fatti di Causa: Un’Ordinanza di Indulto Contesta
Tutto ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Salerno, che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato interamente condonata una pena pecuniaria inflitta a un condannato. La pena comprendeva sia un’ammenda di circa 258 euro sia una multa di 1.100 euro. Il problema, sollevato dal Procuratore Generale, era che la richiesta di applicazione dell’indulto (previsto dalla L. 241/2006) era limitata alla sola ammenda.
La multa, infatti, era stata inflitta per reati molto gravi, tra cui quello di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), aggravati ai sensi della normativa antimafia. Tali reati sono esplicitamente esclusi dal beneficio dell’indulto. Di conseguenza, l’estensione del condono anche alla multa era, secondo l’accusa, illegittima.
L’Impugnazione del Procuratore e il Ricorso per Cassazione
Ritenendo l’ordinanza della Corte di Appello viziata da una chiara violazione di legge, il Procuratore Generale ha proposto direttamente ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento senza rinvio limitatamente alla parte in cui veniva condonata la multa.
Tuttavia, la Suprema Corte ha subito rilevato un vizio di natura procedurale. L’impugnazione diretta in Cassazione non era lo strumento corretto in questa fase. La legge, infatti, prevede una sequenza ben precisa per contestare le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione in materia di indulto.
La Decisione della Corte: La Conversione dell’Atto Processuale
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso era stato presentato in modo proceduralmente errato. Secondo l’art. 672 del codice di procedura penale, che richiama l’art. 667, comma 4, il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza di applicazione dell’indulto con un’ordinanza emessa de plano, cioè senza formalità particolari. Avverso questo primo provvedimento, la parte interessata (in questo caso il Pubblico Ministero) deve proporre opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza. Solo la decisione emessa a seguito dell’opposizione è, a sua volta, ricorribile per cassazione.
Nonostante l’errore, la Corte non ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha invece applicato il principio di conservazione degli atti giuridici, sancito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questo principio consente di convertire un’impugnazione errata in quella corretta, se ne possiede i requisiti. Di conseguenza, il ricorso per Cassazione è stato qualificato come opposizione e gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio competente.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di rispettare la sequenza procedimentale disegnata dal legislatore. Il procedimento di opposizione non è una formalità superflua, ma una fase essenziale che garantisce un riesame completo della questione da parte dello stesso giudice che ha emesso il primo provvedimento. Questo giudice, a differenza della Corte di Cassazione (che giudica solo la legittimità), ha una cognizione piena e può riesaminare il caso anche nel merito.
Saltare questa fase e adire direttamente la Cassazione priva il sistema di un grado di giudizio e presenta un’impugnazione prima che il percorso legale sia completato. La conversione dell’atto, anziché la sua declaratoria di inammissibilità, risponde a un’esigenza di economia processuale e di giustizia sostanziale, permettendo di correggere l’errore formale e di far esaminare la fondatezza della richiesta del Procuratore Generale dall’organo competente.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria sull’importanza della precisione procedurale nel diritto penale. Scegliere il mezzo di impugnazione corretto è cruciale per la validità dell’azione legale. Al tempo stesso, la decisione dimostra la funzione del principio di conservazione come strumento di ragionevolezza del sistema, volto a salvaguardare la sostanza delle richieste processuali al di là degli errori formali, garantendo che le questioni di merito possano trovare la loro giusta sede di trattazione.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza che decide sull’applicazione dell’indulto?
No, la procedura corretta prevede che contro l’ordinanza emessa senza formalità dal giudice dell’esecuzione si debba prima proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Solo la decisione successiva all’opposizione è ricorribile per cassazione.
Cosa accade se si propone un ricorso per Cassazione invece di un’opposizione?
In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici (art. 568, comma 5, c.p.p.), la Corte di Cassazione può qualificare il ricorso come opposizione e trasmettere gli atti al giudice competente, evitando così una declaratoria di inammissibilità e permettendo che la questione sia decisa nel merito.
Perché il procedimento di opposizione è considerato una fase necessaria?
Perché consente un riesame completo della questione, anche nel merito, da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento iniziale. Questo garantisce una cognizione piena della doglianza prima di un eventuale giudizio di sola legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14039 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 1 Num. 14039 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla declaratoria di condono della multa.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con ordinanza del 7/9/2018, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato interamente condonata la pena pecuniaria inflitta a NOME *COGNOME*NOME con sentenza del 27/3/2002 della medesima Corte di appello, irr. 21/7/2002.
Il provvedimento, manoscritto in calce a una annotazione della Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno contenente gli estremi della citata sentenza, deve intendersi riferito alla pena pecuniaria ivi indicata (multa Euro 1.100,00; ammenda Euro 258,23) e il condono deve intendersi l’indulto ex Legge n. 241 del 2006.
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Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede, indicando a motivo di impugnazione la violazione di legge, in quanto la richiesta dell’organo esecutivo era stata limitata all’applicazione dell’indulto ex L. 241 del 2006 per l’ammenda di C 258,23, e non avrebbe potuto estendersi anche alla multa di C 1.100,00 inserita nel medesimo cumulo, trattandosi di pena pecuniaria inflitta per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen ulteriori reati aggravati ai sensi dell’art. 7 L. n. 203 del 1991, dunque esclusi da provvedimento di condono.
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Il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta in cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla declaratoria di condono della multa, con ogni conseguente statuizione.
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Osserva la Corte che il ricorso per cassazione è intempestivo, dovendo ancora svolgersi la fase di opposizione al provvedimento reiettivo, secondo la sequenza procedimentale scandita dalle seguenti tappe: il GE, investito dell’istanza di applicazione dell’indulto ai sensi dell’art. 672 cod. proc. pen., proced a norma dell’art. 667, comma 4, come da espresso rinvio, cioè senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato.
Avverso tale provvedimento è poi previsto uno specifico mezzo di reclamo, cioè l’opposizione davanti allo stesso giudice, che si svolge ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. ed esita in un’ordinanza ricorribile per cassazione.
Trattasi di una fase di riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell’interessato, che può riesaminare anche nel merito (Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041).
E’ dunque necessario recuperare tale fase di opposizione, e quindi – per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460, RAGIONE_SOCIALE) convertire il presente ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rimettendo la decisione allo stesso giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso di competenza.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il relativo giudizio. Così deciso il giorno 28 marzo 2019.