Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
GLYPH
nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta ad NOME COGNOME, condannata per due reati di ricettazione, in un anno e otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Il ricorso in esame è sottoscritto dall’imputata personalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell’autenticità della firma della ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà del difensore di fare propri i motivi di impugnazione articolati da NOME COGNOME, in presenza della quale soltanto il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, Rv. 274221; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, NOME, Rv. 266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, NOME, Rv. 248449).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024.