Ricorso Cassazione Personale: La Fine di un’Era Giuridica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, sancito dalla riforma del 2017: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale. Questa decisione chiarisce in modo definitivo che l’imputato non può più, autonomamente, presentare ricorso alla Suprema Corte, ma deve obbligatoriamente avvalersi di un difensore abilitato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue importanti conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato personalmente da un condannato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, agendo in prima persona, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado direttamente davanti alla Corte di Cassazione, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un legale.
Sia la sentenza impugnata che il ricorso proposto erano successivi al 3 agosto 2017, data cruciale che segna l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando. Questo dettaglio temporale si è rivelato decisivo per l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione Personale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: la legge ha escluso la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La Corte ha stabilito che, per essere valido, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa regola è perentoria e non ammette eccezioni. Inoltre, la Corte ha specificato che elementi come l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale o la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato non sono sufficienti a sanare il vizio, poiché non conferiscono al difensore la titolarità dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro delle motivazioni risiede nell’interpretazione della Legge n. 103 del 2017, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. L’obiettivo del legislatore era quello di elevare il livello di tecnicismo del ricorso per cassazione, garantendo che i motivi presentati alla Suprema Corte fossero filtrati dalla competenza specifica di un avvocato cassazionista. La Corte ha richiamato precedenti pronunce, incluse quelle delle Sezioni Unite, che hanno consolidato questo orientamento, sottolineando la natura personale dell’atto impugnatorio che deve, però, essere veicolato attraverso il patrocinio qualificato. La mancanza di questo requisito formale, considerato essenziale, rende l’atto nullo e, di conseguenza, inammissibile. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., discende automaticamente dalla dichiarazione di inammissibilità, in assenza di prove che escludano la colpa del ricorrente nella causazione di tale esito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma un cambiamento irreversibile nella procedura penale. Per chiunque intenda contestare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è indispensabile affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo speciale. Il “fai-da-te” processuale in questa fase non è più un’opzione e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore conseguenza negativa della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa regola rafforza il ruolo del difensore come garante della tecnicità e della serietà del ricorso, evitando che la Corte Suprema venga investita di questioni non adeguatamente filtrate dal punto di vista giuridico.
È possibile per un imputato proporre personalmente ricorso per cassazione?
No, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione è stata esclusa.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione non è sottoscritto da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto privo di un requisito formale essenziale previsto dalla legge. L’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9184 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il 12/12/1994
avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di appello di Bari;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.