Ricorso cassazione personale: inammissibilità e costi
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali rappresentano le fondamenta su cui si basa la validità di ogni atto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato non è consentito. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile del ruolo del difensore tecnico nell’ultimo grado di giudizio, evidenziando le gravi conseguenze, anche economiche, di un’iniziativa processuale errata.
Il caso in esame: un appello presentato senza avvocato
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di rapina pluriaggravata, di presentare personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. L’imputato, agendo in prima persona, ha tentato di contestare la sentenza di condanna, bypassando la necessaria assistenza di un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
L’iniziativa, tuttavia, si è scontrata immediatamente con una barriera procedurale insormontabile, portando la Corte a esaminare il caso con una procedura semplificata, nota come “de plano”, data l’evidente assenza di un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso stesso.
La regola sul ricorso per cassazione personale: perché è obbligatorio un difensore
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 613 del Codice di Procedura Penale. Questa norma, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti.
Questa regola non è un mero formalismo, ma risponde a una duplice esigenza:
1. Garanzia di tecnicità: Il giudizio di cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla legittimità degli atti (errori in iudicando o in procedendo). Tale valutazione richiede una competenza tecnica specifica che solo un avvocato specializzato può possedere.
2. Funzione deflattiva: Evitare che la Corte di Cassazione sia sommersa da ricorsi palesemente infondati o non correttamente formulati, permettendole di concentrarsi sui casi che sollevano questioni giuridiche di rilievo.
L’iniziativa personale dell’imputato viola direttamente questa disposizione, rendendo l’atto presentato privo di un presupposto essenziale per poter essere esaminato nel merito.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha motivato la propria decisione in modo chiaro e conciso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché “avanzato dall’imputato personalmente in violazione dell’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell’art. 613 c.p.p.”.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è disciplinata dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Tale norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma impone la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. L’importo di tale sanzione, nel caso di specie, è stato equitativamente determinato in Euro 3.000,00, tenendo conto dei profili di colpa nell’aver promosso un ricorso senza rispettare le regole procedurali basilari.
Le conclusioni
La decisione in commento offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma la centralità della figura dell’avvocato nel processo penale, soprattutto in una fase complessa e tecnica come il giudizio di legittimità. In secondo luogo, serve da monito sulle conseguenze negative di un’azione legale intrapresa senza le dovute competenze: non solo l’atto viene rigettato senza alcuna valutazione di merito, ma comporta anche un significativo onere economico per il proponente. Per chiunque intenda contestare una sentenza penale, è quindi fondamentale affidarsi a un difensore qualificato per evitare di incorrere in un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie.
Posso presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, in base all’art. 613 del Codice di Procedura Penale, è obbligatorio che il ricorso per cassazione sia proposto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è nullo.
Cosa succede se presento un ricorso per cassazione senza avvocato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo significa che i giudici non esamineranno il merito delle tue contestazioni e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ) nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino con l’impugnata sentenza riformava parzialmente ex art. 599 bis c.p.p. la sentenza del G.u.p. di Torino nei confronti dell’imputato colpevo del delitto di rapina pluriaggravata.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione dell’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell’art. 613 c.p.p., modificato dalla legge n. 103/2017.
Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 61 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spg…93 processu li e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1 magio 2024