Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8561  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato av  GLYPH
o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da NOME.
Rilevato che l’impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore.
Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato, per completezza argomentativa, che la prospettata questione d’illegittimità costituzionale della disciplina che ha introdotto la limitazione di si tratta ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata .
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
v  GLYPH
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Ptjsi1ente