Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema procedurale di fondamentale importanza: la necessità della difesa tecnica qualificata per l’accesso al giudizio di legittimità. La decisione in esame ribadisce un principio ormai consolidato, ovvero l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale, cioè quello proposto direttamente dalla parte senza la sottoscrizione di un avvocato cassazionista. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, detenuto presso una casa circondariale, avverso un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (in funzione di giudice dell’esecuzione) del Tribunale di Perugia. Tale provvedimento aveva respinto la sua istanza di revoca di un ordine di carcerazione. Il ricorrente, anziché affidarsi a un legale, decideva di redigere e presentare personalmente l’impugnazione alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La Corte ha applicato il rigoroso principio secondo cui, dopo le modifiche legislative introdotte nel 2017, la parte non può più provvedere personalmente alla proposizione del ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso per Cassazione Personale è Inammissibile?
La motivazione dell’ordinanza si fonda interamente su una questione di rito, cruciale per comprendere le regole di accesso alla Suprema Corte. Il punto centrale è la modifica apportata all’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Prima di questa riforma, la norma consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. La legge n. 103/2017 ha però soppresso l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente“, introducendo un requisito di ammissibilità inderogabile: il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha richiamato l’autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha chiarito in modo definitivo come questa modifica imponga un obbligo di difesa tecnica qualificata. L’obiettivo del legislatore è stato quello di assicurare un filtro di professionalità e competenza, data la natura del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Nel caso specifico, essendo stato accertato che l’atto di impugnazione proveniva direttamente dal detenuto, come attestato dalla documentazione trasmessa dall’istituto penitenziario, e recava la sua firma personale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità per violazione di una norma procedurale fondamentale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, offre un monito chiaro: chiunque intenda impugnare un provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il “fai da te” processuale non è ammesso a questo livello di giudizio. La sanzione per la violazione di questa regola non è solo la mancata valutazione del merito del ricorso, ma anche una condanna economica certa, che include le spese del procedimento e una sanzione a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia rafforza l’idea che il giudizio di legittimità richiede un livello di specializzazione tecnica tale da non poter prescindere dal patrocinio di un difensore qualificato.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato personalmente dal ricorrente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base normativa che impone la firma dell’avvocato per il ricorso in Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha eliminato la possibilità per la parte di provvedere personalmente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1597 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
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ORDINANZA
sul rlcorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TERNI il 06/02/1971
avverso l’ordinanza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
ilMirv i dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è relativo a provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con il quale è stata respinta la richiesta, proposta da NOME COGNOME di revoca dell’ordine di carcerazione di cui al cumulo n. 55/2023 del 23 febbraio 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.
Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Rilevato, infatti, che dagli atti trasmessi dalla Casa circondariale ove si trova il ricorrente, dando atto che l’impugnazione proviene dal detenuto, si ricava che l’atto è intestato “ricorso per cassazione” proposto dal “sottoscritto COGNOME NOME, in atti meglio generalizzato, attualmente detenuto nel carcere di Terni…” e che alla prima pagina del ricorso, risulta allegato esposto alla Procura della Repubblica di Firenze, datato 11 aprile 2023, atto che reca in calce la firma del ricorrente di persona.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente