Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 7 maggio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Torino del 18 dicembre 2024 che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina aggravata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 della Costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Ed invero a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all’art. 613 cod. proc. pen. , il ricorso per cassazione può essere proposto
soltanto dai difensori iscritti nell’apposito albo delle giurisdizioni superiori e non più, anche, dagli imputati personalmente.
Quanto poi all’eccezione di illegittimità costituzionale che il ricorso propone, il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità ha già affermato come è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; in motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011 – 01).
Ne consegue che l’eccezione proposta con il ricorso personale è manifestamente infondata.
In conclusione, l ‘ impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2025