Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile Senza un Avvocato Cassazionista
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato, è inammissibile. Questa regola, rafforzata dalla riforma del 2017, sottolinea la necessità di una difesa tecnica specializzata per accedere al più alto grado di giudizio, a causa della sua elevata complessità. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi intende impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: Il Ricorso Diretto dell’Imputato
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un imputato avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, senza l’assistenza di un difensore abilitato, ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione per contestare il provvedimento a suo carico. Questo atto ha immediatamente sollevato una questione procedurale cruciale relativa ai requisiti di ammissibilità del ricorso stesso.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione sollevata dal ricorrente. Al contrario, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’atto fosse privo di un requisito formale essenziale: la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria che consegue alla declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise e consolidate.
La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non ammette eccezioni per il ricorso presentato personalmente dalla parte.
Il Principio Affermato dalle Sezioni Unite
La Corte ha inoltre richiamato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che ha definitivamente chiarito la questione. Le Sezioni Unite hanno specificato che nessun tipo di provvedimento può essere impugnato in Cassazione personalmente dalla parte. L’obbligo di difesa tecnica qualificata è assoluto e inderogabile.
La Natura Tecnica del Giudizio di Legittimità
La ratio di questa regola risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma di un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Questa attività richiede una conoscenza approfondita e specialistica delle norme procedurali e sostanziali, che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è filtrato dalla necessaria assistenza di un professionista qualificato. Chiunque intenda presentare un ricorso deve obbligatoriamente affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo. Tentare un ricorso per Cassazione personale non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di rispettare le regole procedurali e di affidarsi a una difesa tecnica adeguata per tutelare efficacemente i propri diritti nel processo penale.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. La Corte di Cassazione, basandosi sull’art. 613 del codice di procedura penale, ha stabilito che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la ragione principale di questo obbligo di difesa tecnica specializzata?
La ragione risiede nella peculiare natura e nell’elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità svolto dalla Corte di Cassazione, che richiede competenze specifiche che solo un avvocato cassazionista possiede.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4076 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4076 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FERENTINO il 17/02/1968
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
4ate – ~€03-age – Perté;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputata;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devo essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Co Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’ speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livello complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibili riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/10/2024.