Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43594 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43594 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
Idato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che COGNOME NOME COGNOME COGNOME ricorre COGNOME personalmente per cassazione avverso la sentenza in preambolo;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricors cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritt nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., c modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizi delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazio professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legitti rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Consigliere estensore
Il Psidnte