Ricorso Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità Senza Difensore
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il ricorso Cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un avvocato, è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione, sebbene basata su una norma consolidata, serve come importante promemoria sull’indispensabilità del patrocinio legale qualificato nei più alti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un reclamo in materia di detenzione domiciliare, respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Il soggetto interessato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di impugnare l’ordinanza presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione, chiedendone l’annullamento. L’atto, quindi, non recava la firma di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso Cassazione personale è nullo
La Suprema Corte, investita della questione, ha risolto il caso in modo rapido e senza entrare nel merito delle doglianze sollevate. Utilizzando la procedura semplificata “de plano”, prevista per le impugnazioni palesemente inammissibili o infondate, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un vizio procedurale insanabile: il difetto di legittimazione del ricorrente, che ha agito in violazione di una norma specifica del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 613 c.p.p.
Il cuore della motivazione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce in modo inequivocabile che, a pena di inammissibilità, gli atti di ricorso in Cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell’apposito albo speciale, i cosiddetti “cassazionisti”.
La Corte ha sottolineato che il ricorrente ha agito personalmente dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha rafforzato questo requisito. Di conseguenza, il ricorso Cassazione personale è stato considerato privo di un presupposto processuale essenziale. La rigidità di questa regola non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di assicurare che le questioni sottoposte alla Corte di legittimità siano filtrate da una competenza tecnico-giuridica adeguata, garantendo la qualità e la pertinenza degli argomenti legali.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo. In assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale), il ricorrente è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza un messaggio chiaro: il tentativo di adire la Suprema Corte senza la necessaria assistenza legale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. Secondo l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e chi ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni?
Sì. Se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità, la Corte lo condanna anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
I , dato avviso alle paFe
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in materia di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter ord. pen. avanzato da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
i ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge i. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente