Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale presentato dall’imputato è inammissibile. La normativa vigente, a seguito della riforma del 2017, richiede inderogabilmente la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola procedurale.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con cui un imputato veniva condannato per i reati di estorsione, lesioni ed evasione. Contro questa decisione, l’imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione, apponendo la propria firma su un atto la cui autenticità veniva certificata dal suo difensore.
La Questione Giuridica: Legittimazione e Forma del Ricorso
Il nodo centrale della questione riguarda la legittimazione a proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte. La procedura penale, con l’articolo 613 del codice, stabilisce regole precise per la presentazione di questo tipo di impugnazione. La legge n. 103 del 2017 ha introdotto una modifica cruciale, stabilendo che gli atti di ricorso devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo dei cassazionisti.
Questa norma mira a garantire che l’accesso alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, sia filtrato da un professionista qualificato, in grado di formulare censure tecniche e pertinenti, evitando ricorsi basati su doglianze di merito o infondate. La sottoscrizione dell’avvocato non è una mera formalità, ma un atto con cui il legale si assume la paternità tecnica e la responsabilità del contenuto del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione sulla violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione personale non è consentito dalla normativa attuale. La sottoscrizione deve provenire esclusivamente da un avvocato cassazionista.
È stato inoltre precisato che l’autenticazione della firma dell’imputato da parte del difensore è un atto del tutto irrilevante ai fini della validità del ricorso. Autenticare una firma significa semplicemente attestarne la provenienza, ma non equivale a sottoscrivere l’atto e ad assumerne la responsabilità giuridica e tecnica. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 6, n. 48096 del 2018) per rafforzare questo principio ormai consolidato.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con chiarezza una regola procedurale invalicabile: l’imputato non può presentare personalmente un ricorso per cassazione. La figura dell’avvocato cassazionista è essenziale non solo per la difesa tecnica, ma come requisito formale e sostanziale per l’accesso al giudizio di legittimità. Questa decisione serve da monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente le forme prescritte dalla legge, la cui violazione conduce a una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni e comporta significative conseguenze economiche.
È possibile per un imputato firmare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso firmato personalmente dall’imputato non è valido.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato cassazionista sana il vizio?
No, l’ordinanza chiarisce che l’autenticazione della firma è irrilevante. La legge richiede che l’avvocato sottoscriva l’atto, assumendosene la paternità e la responsabilità tecnica, non che si limiti a certificare l’identità di chi firma.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45676 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
avverso la sentenza del 27/04/2023 del GIP presso il TRIBUNALE di RAGUSA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Il Giudice per le indagini preliminari di Ragusa applicava al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di estorsione e di lesioni ed evasione
Avverso tale sentenza, in data 22 maggio 2023 proponeva ricorso per cassazione “personalmente” NOME COGNOME la cui firma risultava autenticata dal difensore.
Si dà atto che il 13 settembre 2023 è pervenuta dal ricorrente una istanza di differimento, che non rileva in quanto la procedura con la quale si decide il ricorso non prevede l’intervento delle parti.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 – dep. 22/10/2018, NOME COGNOME, Rv. 27422101)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.