Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FROSINONE il 12/07/1979
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avvi o alle parti; udita la “relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 29 settembre 2023 con cui NOME COGNOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputata, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione ag effetti della pena ex art. 133 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputata.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritt nell’albo speciale della Corte di cessazione.
E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità d tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le al Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della · cyzoi 93 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di eur013- .000 OU’ in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro p.0G0,00)in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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