Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero quello presentato direttamente dall’imputato, è inammissibile. Questa regola, consolidatasi dopo la Riforma Orlando del 2017, sottolinea l’importanza del patrocinio di un avvocato specializzato per adire la Suprema Corte, a garanzia della tecnicità e della specificità del giudizio di legittimità.
Il Caso: Un Ricorso Presentato Direttamente dall’Imputato
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato personalmente da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, agendo in autonomia e senza l’intermediazione di un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, ha tentato di portare le proprie ragioni direttamente all’attenzione della Suprema Corte. Tuttavia, questo atto si è scontrato con una precisa preclusione normativa, che ha portato a una declaratoria di inammissibilità.
L’Impatto della Riforma Orlando sul ricorso per cassazione personale
La decisione della Corte si fonda interamente sulle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando), che ha inciso profondamente sulle modalità di accesso al giudizio di cassazione.
La Modifica all’Art. 613 c.p.p.
Il punto cruciale è la modifica dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Prima della riforma, la norma consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso, prevedendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». La legge n. 103/2017 ha soppresso questa possibilità. Di conseguenza, a partire dal 3 agosto 2017, ogni ricorso per cassazione in materia penale deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il Principio “Tempus Regit Actum”
La Corte applica il principio generale del tempus regit actum, secondo cui la validità di un atto processuale è regolata dalla legge in vigore al momento del suo compimento. Poiché il ricorso è stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma, doveva necessariamente rispettare le nuove e più stringenti formalità, indipendentemente dal momento in cui era stato commesso il reato o erano state emesse le sentenze di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici di legittimità hanno chiarito in modo inequivocabile le ragioni della loro decisione. Il ricorso, essendo stato proposto personalmente dall’imputato, viola il requisito formale imposto dall’attuale formulazione dell’art. 613 c.p.p.
La Corte ha inoltre precisato, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, che l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale non sana questo vizio. Tale autenticazione, infatti, non conferisce al difensore la paternità dell’atto, che rimane imputabile esclusivamente alla parte. Il ricorso mantiene la sua natura di atto personale e, pertanto, inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità, come previsto dalle nuove norme, è stata pronunciata de plano, ovvero senza le formalità di un’udienza, in base a quanto disposto dall’art. 605, comma 5-bis c.p.p., per i casi di manifesta infondatezza previsti dall’art. 591 del codice.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è chiara e di fondamentale importanza: chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale. Il “fai da te” processuale, un tempo consentito, è oggi una strada preclusa che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie, senza che le ragioni di merito possano essere in alcun modo esaminate.
È possibile presentare un ricorso per cassazione penale personalmente, senza l’assistenza di un avvocato?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 c.p.p. introdotta dalla Legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se un imputato presenta personalmente un ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione senza che ne venga esaminato il merito. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a quattromila euro.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso presentato personalmente?
No. La Corte di Cassazione ha specificato, in linea con la giurisprudenza consolidata, che l’autenticazione della firma è irrilevante. Questo atto non trasferisce la titolarità del ricorso al difensore; l’atto rimane personale dell’imputato e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
datoappistrgre parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato NOME.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. peri. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per· cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, l’autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, la quale non attribuisce al difensore la titolarit dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.).
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost, sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore