Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
datia=22151=all udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qual la Corte di appello di Napoli l’ha condannata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d 309/1990. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine trattamento sanzionatorio, e con il secondo motivo, vizio della motivazione nelle statuizi relative alla pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto dalla ricorrente personalmente e non un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’art. 613, comma 1, cod. p v pen., non prede la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale. La rappresentanz tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell’interessato (Sez. 3, n 19964 del 29-3-2007). Si è, d’altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il prin dell’inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, ricono dall’art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell e delle libertà fondamentali: norma quest’ultima che implica l’obbligo di assicurare il d della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv 236734).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente